Decreto Anticipi: novità per la sicurezza antincendio

Introdotto in sede di conversione in legge l'art. 13-ter, che contiene importanti indicazioni per la sicurezza antincendio per immobili adibiti a locazioni brevi per finalità turistiche

di Redazione tecnica - 20/12/2023

Tra le modifiche apportate in sede di conversione del Decreto Anticipi (D.L. n. 145/2023), la legge del 15 dicembre 2023, n. 191 ha introdotto l’art. 13-ter inerente la Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale, che fornisce anche delle importanti disposizioni sulle norme antincendio da applicare a queste tipologie di strutture.

Locazioni brevi con finalità turistiche: le novità nel Decreto Anticipi

In generale, è stata prevista, tramite procedura automatizzata e previa istanza dell’interessato sul sito del Ministero del Turismo, l’assegnazione di un codice identificativo nazionale (CIN) alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, alle unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96/2017, e alle strutture turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia sprovvista di CIN è prevista una sanzione pecuniaria da 800 a 8mila euro; la mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a  5mila euro 5.000.

Le norme antincendio per locazioni brevi e turistiche

Al comma 7, l’articolo stabilisce che le unità immobiliari ad uso abitativo oggetto di locazione, per finalità turistiche o imprenditoriali sono munite dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

In ogni caso, tutte le unità immobiliari sono dotate di:

  • dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti;
  • di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo e, in ogni caso, da installare in ragione di uno ogni 200 metri quadrati di pavimento, o frazione, con un minimo di un estintore per piano. Per la tipologia di estintori si fa riferimento alle indicazioni contenute al punto 4.4 dell’allegato I al decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 ottobre 2021.

Sono previste sanzioni per la violazione delle norme:

  • in caso di esercizio nelle forme imprenditoriali e in assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, si applicano quelle previste dalla relativa normativa statale o regionale applicabile;
  • in caso di assenza dei requisiti di cui al secondo periodo del comma 7 (assenza di dispositivi di rilevazione gas e monossido di carbonio e/o assenza di estintori portatili) la sanzione pecuniaria va da 600 a 6mila euro per ciascuna violazione accertata.

Obbligo di SCIA

Inoltre chi esercita l’attività, direttamente o tramite intermediario, è soggetto all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso lo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività. Nel caso in cui tale attività sia esercitata tramite società, la SCIA è presentata dal legale rappresentante.

L’assenza di SCIA è punita con la sanzione pecuniaria da 2mila a 10mila euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

 

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