Il Decreto Bollette è legge: agevolazioni, novità per CER e rinnovabili
Il Senato approva il ddl di conversione del D.L. n. 19/2025. Chiariti alcuni aspetti del Bonus Elettrodomestici e previste semplificazioni per le autorizzazioni di impianti FER
Il c.d. Decreto Bollette è legge. Con l’approvazione anche in Senato del ddl di conversione del D.L. n. 19/2025, recante “Misure urgenti in favore delle famiglie e delle imprese di agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica e gas naturale nonché per la trasparenza delle offerte al dettaglio e il rafforzamento delle sanzioni delle Autorità di vigilanza”, si confermano le disposizioni a tutela dei consumatori, come l'erogazione del bonus di 200 euro una tantum per le utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale.
Decreto Bollette 2025: approvata la legge di conversione
Nel testo del provvedimento sono presenti anche alcune interessanti novità per le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e, in generale per l’utilizzo delle FER, con la remunerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili e la semplificazione degli iter di autorizzazione.
Vediamo i punti salienti del provvedimento.
Bonus Bollette e Bonus Elettrodomestici
Si conferma per il 2025 un contributo una tantum pari a 200 euro per le utenze domestiche di energia elettrica e gas naturale, intestate a soggetti con ISEE non superiore a 25.000 euro. Il beneficio è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
Altra importante novità per i consumatori finali, il chiarimento sull’utilizzo del c.d. “Bonus Elettrodomestici” introdotto con la legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025): come previsto dal nuovo comma 3-bis, con un decreto interministeriale verranno date indicazioni precise sui prodotti agevolabili e delle modalità di smaltimento degli apparecchi sostituiti.
La gestione operativa del contributo sarà affidata alla piattaforma PagoPA, mentre Invitalia curerà istruttoria, verifiche e controlli, con un limite di spesa per i costi gestionali fissato al 3,8% dei 50 milioni disponibili.
CER: le novità per le Comunità Energetiche Rinnovabili
La legge di conversione ha previsto l’inserimento di due nuove norme relative alle CER:
- l’art. 1-bis che estende la possibilità di partecipazione alle
CER ad alcuni soggetti pubblici e istituzionali, fra cui:
- Aziende territoriali per l’edilizia residenziale;
- Istituti pubblici di assistenza e beneficienza (IPAB);
- Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- Consorzi di bonifica.
La norma inoltre chiarisce che anche le partecipate da enti territoriali rientrano tra le PMI partecipanti alle CER.
- l’art. 1-ter, che disciplina l’accesso agli incentivi per impianti di energia rinnovabile asserviti a CER entrati in esercizio entro 150 giorni dall’adozione del decreto CACER, che regola le configurazioni di autoconsumo diffuso.
Il MASE dovrà aggiornare le relative regole operative entro 90 giorni dalla conversione in legge del decreto.
Nuove regole per i contratti a due vie
Introdotto anche l’art. 3-ter, che interviene sulla remunerazione della produzione di energia da fonti rinnovabili, prevedendo contratti per differenza a due vie stipulati dal GSE tramite aste al ribasso lato offerta, su base volontaria e con durata quinquennale.
A queste seguiranno procedure lato domanda, cui potranno partecipare imprese ad alta intensità energetica. Il MASE stabilirà criteri per l’equilibrio tra domanda e offerta, anche tramite strumenti di garanzia.
Previste anche semplificazioni per gli impianti di accumulo: secondo quanto previsto dall’articolo 3-sexies, la disciplina autorizzativa (PAS e autorizzazione unica) già prevista per gli impianti elettrochimici viene estesa anche agli accumulatori termomeccanici, attraverso una modifica al d.lgs. 190/2024, c.d. “Testo Unico Rinnovabili”.
Semplificazioni per impianti FER
Ulteriori modifiche al T.U. Rinnovabili con l’art. 4-bis, che semplifica l’iter autorizzativo degli impianti FER.
Tra le principali novità:
- consultazione delle Regioni costiere nel caso di impianti off-shore oppure di modifiche con incremento di potenza sopra i 300 MW;
- coinvolgimento regionale in sede di conferenza di servizi anche per impianti idroelettrici a pompaggio puro;
- qualificazione di attività libera per piccoli impianti idroelettrici su strutture esistenti di potenza inferiore a 500 kW);
- esclusione degli impianti agrivoltaici dalla PAS;
- inclusione nella verifica ambientale regionale per il repowering eolico >30 MW sullo stesso sito.
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