Decreto CER: il MASE approva le regole operative

Approvato il documento del GSE contenente le regole operative per accedere agli incentivi destinati allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili

di Redazione tecnica - 28/02/2024

Con il decreto del MASE del 23 febbraio 2024, n. 22 è stato approvato il documento del GSE contenente le regole operative per l'accesso agli incentivi destinati allo sviluppo di Comunità Energetiche Rinnovabili.

Le Regole Operative sono state redatte in attuazione dell’art. 11 del Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414 (nel seguito Decreto CACER) e dell’art. 11 dell’Allegato A alla delibera 727/2022/R/eel dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, e sono consultabili anche sul sito del Gse.

Decreto CACER: gli incentivi per lo sviluppo delle Comunità Energetiche Rinnovabili

Ricordiamo che il c.d. Decreto CACER:

  • disciplina le modalità di incentivazione in conto esercizio (tariffa incentivante) dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile, fissando un contingente di potenza pari a 5 GW fino al 31 dicembre 2027;
  • definisce criteri e modalità per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) fino al 40% dei costi ammissibili per lo sviluppo delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo collettivo nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Le disposizioni del provvedimento si applicano fino al 30 giugno 2026 per la realizzazione di una potenza complessiva pari almeno a 2 GW, nel limite delle risorse finanziarie attribuite, pari a 2,2 miliardi di euro.

Sviluppo CER: le Regole Operative

Le Regole Operative sono strutturate tenendo conto dei regimi di accesso alle agevolazioni si compongono delle seguenti parti:

  • PARTE I - INQUADRAMENTO GENERALE;
  • PARTE II – CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO;
  • PARTE III – CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE;
  • ALLEGATI;
  • APPENDICE.

Ai sensi del TIAD, le tipologie di configurazione ammesse al servizio sono le seguenti:

  • A. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione o sistema di autoconsumo individuale di energia rinnovabile a distanza che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, autoconsumatore a distanza);
  • B. gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente o sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (nel seguito, gruppo di autoconsumatori);
  • C. comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile (nel seguito, CER);
  • D. cliente attivo “a distanza” che utilizza la rete di distribuzione (nel seguito, cliente attivo a distanza);
  • E. gruppo di clienti attivi che agiscono collettivamente (nel seguito, gruppo di clienti attivi);
  • F. comunità energetica dei cittadini (nel seguito, CEC);
  • G. autoconsumatore individuale di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta.

Con riferimento a quest’ultima tipologia, le richieste di accesso al servizio dovranno essere trasmesse al GSE a questo indirizzo PEC, con le modalità che verranno rese note dallo stesso Gestore.

Le tipologie di configurazione che accedono alla tariffa incentivante sono:

  • A. autoconsumatore a distanza;
  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER.

Quelle invece ammesse ai benefici della misura PNRR sono:

  • B. gruppo di autoconsumatori;
  • C. CER

Infine, entro il prossimo 24 marzo, verranno definiti i corrispettivi a valere su risorse proprie dei soggetti:

  • ammessi alle tariffe incentivanti di cui al Titolo II del Decreto del 7 dicembre, a copertura dei costi gestionali ed operativi sostenuti dal GSE, ai sensi dell’articolo 5, comma 6,
  • beneficiari del contributo PNRR, di cui al Titolo III dello stesso Decreto, a copertura dei costi connessi all’accordo, ai sensi dell’art. 9, comma 2;
  • richiedenti la verifica preliminare di ammissibilità di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto.
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