Il Decreto Coesione è legge: le novità sulla verifica di congruità della manodopera

Si confermano le sanzioni a carico di RUP, direttore dei lavori e committente nel caso di appalti di lavori edilizi pubblici e privati

di Redazione tecnica - 09/07/2024

Con la conversione in Legge 4 luglio 2024, n. 95 del Decreto Coesione (Decreto Legge 7 maggio 2024, n. 60) si confermano le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso introdotte con l’art. 28 del provvedimento e che prevedono la verifica di congruità dei costi della manodopera prima della chiusura dei cantieri, sia nel caso di appalti pubblici che privati.

Contrasto al lavoro nero: le disposizioni del Decreto Coesione sui costi della manodopera

Nel dettaglio, la disposizione ha modificato l’art. 29 del D.L. n. 19/2024 (c.d. “Decreto PNRR 4”), sostituendo il testo dei commi da 10 a 12.

Il comma 10 stabilisce la responsabilità sulla verifica di congruità dei costi della manodopera sull’opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del MLPS come previsto dall’art. 8, comma 10 -bis , del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020, nell’ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori:

  • del RUP negli appalti pubblici;
  • del direttore dei lavori, o del committente in mancanza di nomina del direttore dei lavori, negli appalti privati, 

Nel caso di appalti pubblici in cui il versamento finale avvenga senza la verifica di congruità, la SA dovrà valutare le perfomance del RUP con comunicazione ad ANAC dell’accertamento della violazione.

Qualora l'appalto in questione sia invece un contratto privato, di valore complessivo pari o superiore a 70mila euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all’acquisizione, da parte del Direttore dei lavori o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell’attestazione di congruità. Se la verifica non viene effettuata, viene irrogata una sanzione amministrativa di importo compreso tra i 1000 e i 5.000 euro, a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.

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