Decreto digitalizzazione appalti pubblici e utilizzo MEPA: procedure da adottare
Il MIMS spiega come agire nel caso in cui la Stazione Appaltante acquisti esclusivamente tramite MEPA
Utilizzo delle piattaforme telematiche e digitalizzazione degli appalti pubblici: alla luce del Decreto Ministeriale n. 148/2021, quali procedure devono adottare le Stazioni Appaltanti che effettuano acquisti già esclusivamente tramite MEPA?
Digitalizzazione appalti e utilizzo MEPA: il parere del MIMS
Si tratta dell’interessante quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) da parte di una Stazione Appaltante, che per gli acquisti di beni, servizi e lavori sopra agli € 5.000 + IVA ed entro la soglia comunitaria utilizza già esclusivamente solo il MEPA in tutte le sue forme ossia ODA, Trattative Dirette (sia per formalizzare affidamenti diretti puri che mediati eseguiti, questi ultimi, col migliore operatore economico offerente a seguito dell'acquisizione di due o più preventivi quale best practice) e RdO.
Il dubbio nasce a seguito della pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 148/2021, che dispone la digitalizzazione degli appalti pubblici, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 50/2016. Rispetto a questa norma, quali adeguamenti o modifiche procedurali vanno adottate, alla luce delle condizioni in cui già opera?
Sul punto, con il parere n. 1085/2021 il MIMS ha preliminarmente specificato che, ai fini dell'attuazione del DM 148/2021, l'art.2 co. 2 prevede che dovranno essere adottate apposite linee guida da parte dell'AGID, ai sensi dell'articolo 71 del Codice dell’Amministrazione Digitale. Tali linee guida sono volte a stabilire "le regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione, comprensive della descrizione dei flussi, degli schemi dei dati e degli standard europei di interoperabilità tra i sistemi telematici e tra i medesimi sistemi e gli organismi di vigilanza e controllo previsti dal codice".
Sulla base di queste premesse, il Supporto Giuridico ha quindi affermato che, in caso di utilizzo esclusivo del Mepa, la stazione appaltante non dovrà apportare alcuna modifica, posto che le novità di cui al DM 148/2021 riguardano prevalentemente il gestore della piattaforma.
Procedura per acquisti sotto i 5.000 euro
La stazione appaltante ha anche chiesto cosa succede nel caso di micro-acquisti al di sotto degli € 5.000 + IVA, per i quali l'utilizzo del MEPA non è obbligatorio: è possibile continuare a formalizzare gli stessi con uno scambio di comunicazioni tramite email oppure PEC, per l'invio dell'ordinativo di spesa all'azienda e successiva ricezione della sua accettazione, oppure per tali pratiche si dovranno adottare differenti metodologie?
Anche in questo caso, non è necessario variare la procedura: in base all’art. 32, comma 11 del Codice dei Contratti Pubblici attualmente vigente, “il contratto è stipulato (…) in caso di procedura negoziata, ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri”.
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