Versamenti dichiarazioni dei redditi: Proroga al 15 settembre
Contribuenti ISA e forfetari: Rinvio dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali dal 20 luglio al 15 settembre
Prosegue oggi alla Camera dei Deputati l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto "Sostegni bis".
Nuovo articolo 9-ter sulle proroghe dei versamenti
Nel testo approvato dalla V (Bilancio) Commissione ed, oggi, all’esame dell’Assemblea è stato, anche, inserito l’articolo 9-ter rubricato “Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale” con cui è è precisato, al comma 1, che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
Dopo l'approvazione alla Camera deve passare al Senato
Il provvedimento dovrebbe essere approvato dalla Camera dei deputati entro giovedì 15 luglio per poi passare al Senato per la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire entro il 24 luglio 2021, data di scadenza del decreto-legge stesso.
Seconda proroga con scadenza traslata dal 20 luglio al 15 settembre
Ricordiamo che il citato articolo 9-ter inserito all’interno dell’articolato del cosiddetto decreto “Sostegni-bis” fa seguito ad una prima proroga verificatasi con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno 2021 recante “Differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241" che aveva traslato, in maniera ufficiale, che “I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione” aggiungendo poi, sempre nello stesso articolo 1 ma al comma 2 che i versamenti vengono prorogati anche per i cosiddetti aderenti al regime forfetario.
Con la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la data di scadenza sarà, ulteriormente, prorogata dal 20 luglio 2021 al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione che scatterà, invece, dalla data del 15 settembre 2021.
Testo integrale dell'articolo 9-ter
In allegato il testo integrale dell’articolo 9-ter introdotto dalla V Commissione della Camera dei Deputati e che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere approvato entro giovedì prossimo dall’Aula.
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