Decreto PNRR 3: le novità della conversione in legge
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 21 aprile 2023, n. 41, cambiano i contenuti del Decreto PNRR 3 che adesso si compone di 75 articoli, suddivisi in 347 commi
Dopo l'approvazione defintiva da parte del Parlamento, è approdata sula Gazzetta ufficiale n. 94 del 21 aprile 2023 la legge 21 aprile 2023, n. 41 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l’esercizio di deleghe legislative."
Decreto PNRR 3: ok dalla Camera al ddl di conversione
Il testo definitivo del Decreto Legge n. 13/2023 (Decreto PNRR 3) si arricchisce dei seguenti nuovi articoli:
- Art. 4-bis. – Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni
- Art. 6-bis. – Flessibilità per l’utilizzo degli avanzi per investimenti locali e per la gestione dei fondi correnti del PNRR
- Art. 6-ter. – Disposizioni per il rafforzamento dell’operatività dell’Amministrazione finanziaria
- Art. 7-bis. – Disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi
- Art. 7-ter. – Disposizioni urgenti in materia di garanzie definitive negli appalti pubblici
- Art. 8-bis. – Fondo per l’avvio di opere indifferibili
- Art. 14-bis. – Disposizioni in materia di sottoscrizione degli accordi di programma
- Art. 15-bis. – Contributo dell’Agenzia del demanio a sostegno degli interventi di rigenerazione urbana, di rifunzionalizzazione, efficientamento e messa in sicurezza di spazi e immobili pubblici finanziati con risorse PNRR, PNC e PNIEC
- Art. 18-bis. – Adeguamenti tecnologici per la gestione dell’identità digitale
- Art. 27-bis. – Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici per le università statali, le istituzioni dell’AFAM e gli enti pubblici nazionali di ricerca per la realizzazione degli interventi del PNRR e del PNC di competenza del Ministero dell’università e della ricerca)
- Art. 29-bis. – Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche
- Art. 31-bis. – Misure urgenti per interventi su infrastrutture viarie nei territori colpiti dal sisma del 2016
- Art. 31-ter. –Attribuzione di risorse alla regione Molise per l’adeguamento sismico della diga di Ripaspaccata
- Art. 45-bis. – Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l’attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS
- Art. 49-bis. – Impianti alimentati a biomassa solida
- Art. 51-bis. – Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale
Disposizioni relative ai contratti pubblici
Con il nuovo articolo 7-bis viene modificato l’articolo 26, comma 6-bis, ultimo periodo, del Decreto Aiuti: le stazioni appaltanti, per l’anno 2023, possono fare richiesta di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, purché la richiesta non riguardi le medesime lavorazioni eseguite e contabilizzate nel 2022 per le quali risulti che si è acceduto alle risorse dei Fondi di cui al comma 4, lettere a) e b) del citato articolo 26.
Inoltre il Senato ha introdotto l'articolo 7-ter, che prevede l’applicazione dello svincolo progressivo della garanzia definitiva, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo della garanzia prevista a carico dell’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, anche per i contratti pubblici relativi ai settori speciali, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, inclusi i contratti relativi ad accordi quadro già aggiudicati ovvero efficaci alla medesima data. Questo intervento è volto a favorire la partecipazione alle procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
Fondo Opere Indifferibili: nuove disposizioni
L’articolo 8-bis, con i commi da 1 a 4, sempre introdotti nel corso dell’esame in Senato, interviene con alcune disposizioni relativamente al Fondo per l’avvio delle opere indifferibili, con particolare riferimento alle modalità di assegnazione delle risorse per le opere, oggetto di affidamento mediante degli accordi quadro, avviate nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 17 maggio 2022 e finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR.
In particolare, per le opere che siano state avviate in questo ambito temporale e che siano state affidate mediante degli accordi quadro, è possibile riconoscere un ulteriore ammontare di risorse pari al 20% per cento dell’importo già assegnato. Le opere debbono essere finanziate, in tutto o in parte, da risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Entro il 30 aprile del 2023, il MIT comunicherà al MEF l’elenco degli interventi, completi del codice unico di progetto (CUP) e dell’indicazione dell’ente locale attuatore.
Inoltre è previsto che al Fondo istituito per fronteggiare l’aumento eccezionale dei materiali da costruzione, di cui al comma 369 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2023, possano accedere anche tutti quegli interventi finanziati con risorse statali per i quali si applicano gli obblighi e le condizionalità del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Semplificazioni per le infrastrutture per le telecomunicazioni
Oltre a prorogare fino al 31 dicembre 2026 i diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, i commi da 11-bis a 11-quater dell'art. 18 semplificano ulterormente le disposizioni del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), prevedendo che:
- la denunzia preventiva di opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati da norme tecniche (art. 65 del d.P.R. n. 380/2001, Testo Unico Edilizia) può essere fatta anche caricandola sul portale telematico di riferimento;
- per l’attuazione degli interventi per la banda ultra larga è consentita l’anticipazione del 20% del prezzo all’appaltatore (di cui all’art. 35, comma 18, del codice degli appalti);
- per l’attuazione dei progetti Italia a 1 Giga e Italia 5G sono stanziati 100 milioni di euro per il 2023, per un anticipo al MIMIt da parte del Fondo di rotazione per le politiche UE, che il medesimo Fondo potrà recuperare dalla Commissione europea in sede di rendicontazione.
Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili
Diverse le modifiche apportate dal Senato all'art. 47 "Disposizioni in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili". In particolare, è stato approvato l’inserimento di un nuovo numero 01) con il quale si prevede che siano considerati idonei i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo.
Viene comunque previsto, per gli impianti diversi dagli impianti fotovoltaici, un limite alla variazione dell’area occupata che le modifiche possono comportare, pari al 20%. Questo limite non si applica agli impianti fotovoltaici, in relazione ai quali è, invece, fatto salvo il limite posto alla lettera c-ter, numero 1).
Il Senato ha anche introdotto al comma 1:
- la lettera a-bis), che prevede che le società concessionarie autostradali affidino la concessione dei siti e degli impianti nella loro disponibilità classificati come aree idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili dall’articolo 20, comma 8, let. c-bis), sulla base di procedure ad evidenza pubblica, previa determinazione dei relativi canoni;
- la lettera a-ter), che modifica l’articolo 22 del D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina le semplificazioni autorizzative applicabili alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee. In questo modo, decorso inutilmente il termine per la sua espressione, l’amministrazione competente provvede comunque alla domanda di autorizzazione. Queste semplificazioni si applicano, indipendentemente dalla loro ubicazione, alle infrastrutture elettriche interrate di connessione degli impianti.
- la lettera b), che inserisce l’articolo 22-bis nel testo del D.Lgs. n. 199/2021, per introdurre procedure semplificate per l’installazione di impianti fotovoltaici. In particolare, si prevede che l’istallazione, con qualunque modalità, di impianti su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, sia considerata attività di manutenzione ordinaria e non sia subordinata all’acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 (verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione di Impatto Ambientale). Nel caso l’intervento ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, il relativo progetto è previamente comunicato alla competente soprintendenza, che – accertata la carenza requisiti di compatibilità – adotta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione dell’intervento. Nella relazione tecnica si precisa che è fatto comunque salvo l’esercizio del potere di annullamento d’ufficio.
Inoltre, come disposto dal comma 2 e dal comma 3), lettera b) la partecipazione del Ministro della cultura al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al D.Lgs. n. 387/2003, è limitata esclusicamente a progetti localizzati in aree sottoposte a tutela, non sottoposti alle valutazioni ambientali.
Infine, si segnalano modifiche anche:
- al comma 3, che prevede ulteriori modifiche all’articolo 12 del D.Lgs. n. 387/2003, in relazione al procedimento unico di autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- al comma 3-bis, che modifica la disciplina di cui all’articolo 1, comma 2-quater, del D.L. n. 7/2002, relativo alle procedure di autorizzazione degli impianti di accumulo elettrochimico funzionali alle esigenze del settore elettrico, ivi inclusi i sistemi di conversione di energia, i collegamenti alla rete elettrica e ogni opera connessa e accessoria.
Introdotti infine:
- il comma 9-bis,con il quale aumenta da 200 a 400 milioni di euro l’impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti alle pubbliche amministrazioni e riduce da 700 a 500 milioni di euro l’impegno massimo di spesa cumulata annua degli incentivi riconosciuti ai soggetti privati;
- i commi da 11-bis a 11-quater che incrementano le soglie di potenza minime degli impianti fotovoltaici, superate le quali gli stessi sono assoggettati alle procedure di VIA statale o di verifica di assoggettabilità a VIA da parte delle regioni (c.d. screening di VIA regionale), nonché ad elevare a 1000 kW la soglia minima di potenza nominale di concessione ai fini dell’assoggettamento allo screening regionale di VIA per impianti idroelettrici realizzati su condotte esistenti.
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