Decreto Salva Casa 2024 in Consiglio dei Ministri: ecco la prima bozza
In Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”
Stato legittimo
Altra modifica riguarda la definizione di “stato legittimo” contenuta all’art. 9-bis, comma 1-bis, del Testo Unico Edilizia che, ricordiamo, era stata introdotta dal Decreto Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni).
Di seguito la versione di quello che sarà il nuovo stato legittimo:
1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare
è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la
costruzione o che ne ha legittimato la
stessa e o da
quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha
interessato l’intero immobile
o l’intera unità
immobiliare, rilasciato all’esito di un procedimento
idoneo a verificare l’esistenza del titolo abilitativo che ne ha
previsto la costruzione o che ne ha legittimato la
stessa integrati con gli eventuali titoli successivi
che hanno abilitato interventi parziali. Sono
ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati
o formati in applicazione delle previsioni di cui agli articoli 36,
36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni.
Alla determinazione dello stato legittimo dell’immobile o
dell’unità immobiliare concorre altresì il pagamento delle sanzioni
previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 4, 5 e 6, e 38, e
la dichiarazione di cui all’articolo 34-bis. Per gli
immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio
acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è
quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto
ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche,
gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto,
pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal
titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio
che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati
con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo
periodo al quarto
periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista
un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia,
non sia disponibile copia.
In questo modo si risolve la problematica delle sanzioni alternative alla demolizione di cui agli artt. 33 e 34 a seguito della quale l’immobile non si demoliva ma risultava privo dello stato legittimo. Sostanzialmente, in questo modo, il pagamento della sanzione sarà come ottenere la sanatoria dell’abuso commesso.
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