Decreto Salva Casa 2024 in Consiglio dei Ministri: ecco la prima bozza
In Consiglio dei Ministri lo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”
Accertamento di conformità
Viene modificata la rubrica dell’art. 36 che diventa “Accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo, totale difformità o variazioni essenziali. Ma non solo, ecco la nuova formulazione dei primi due commi:
1. In caso di interventi realizzati in assenza
di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in
assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle
ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da
essa, in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali nelle
ipotesi di cui all’articolo 31, ovvero in assenza di segnalazione
certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all’articolo
23, comma 01, o in totale difformità da essa o con variazioni
essenziali fino alla scadenza dei termini di cui agli
articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni
amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale
proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in
sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al
pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di costruzione in
misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo
16. Nell’ipotesi di intervento realizzato in
parziale difformità, l'oblazione è calcolata con riferimento alla
parte di opera difforme dal permesso.
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