Decreto Salva Casa: l'approfondimento di ANCE sulle modifiche al Testo Unico Edilizia

In un interessante focus, l'Associazione spiega le norme e segnala eventuali punti di criticità da rivedere in fase di conversione in legge

di Redazione tecnica - 03/06/2024

Attività edilizia libera

L'art. 1, comma 1, lett. a) modifica l'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001) che disciplina le attività eseguibili in regime di edilizia libera (ossia senza alcun titolo edilizio) in particolare su:

  • installazione delle vetrate panoramica (VEPA) - (lettera b-bis);
  • installazione di opere per la protezione dal sole o da agenti atmosferici (nuova lettera b-ter)

Chiusura porticati con VEPA

Con la prima modifica si interviene ad ampliare la possibilità di installazione delle VEPA in regime di edilizia libera includendo la chiusura di porticati ossia “tutti gli elementi edilizi coperti al piano terreno degli edifici, intervallati da colonne o pilastri aperti su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio”.

Si tratta di un’ulteriore semplificazione che interviene dopo la liberalizzazione di queste strutture finalizzata a chiarirne maggiormente l’ambito di applicazione in linea anche con l’obiettivo di migliorare le prestazioni acustiche ed energetiche degli edifici.

Naturalmente anche la chiusura di porticati con le VEPA è soggetta a tutte le condizioni riportate nell’art. 6, comma 1, lett. b-bis) del Dpr 380/2001 già previste per balconi e logge:

  • essere amovibili e totalmente trasparenti;
  • assolvere funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, di miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, di riduzione delle dispersioni termiche, di parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche;
  • non dare vita a spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici che possano generare nuova volumetria;
  • non comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile anche da superficie accessoria a superficie utile;
  • favorire una naturale micro-aerazione dei vani interni domestici;
  • avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche.

Opere per la protezione dal sole o da agenti atmosferici

Sulle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici quando la struttura principale è costituita da tende, ANCE spiega che non è chiaro se l’elenco riportato nella nuova lettera b-ter) sia un numero chiuso (da sole, da esterno, a pergola con telo retrattile anche impermeabile, a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili) oppure no.

Inoltre le strutture sono ammesse in regime di edilizia a determinate condizioni:

  • devono essere addossate o annesse agli immobili o alle unità immobiliari anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera;
  • non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso con conseguente variazione di volumi e superfici;
  • devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente;
  • devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche.

Sul punto ANCE evidenzia che il Glossario dell’attività edilizia libera, allegato al DM 2 marzo 2018, già ricomprendeva l’installazione, la riparazione, la sostituzione e il rinnovamento di talune tipologie di tende (tenda, tenda a pergola, pergotenda, copertura leggera di arredo – cfr. Punto 50 del Glossario), ammettendo in edilizia libera anche la realizzazione di gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo; pergolato di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo.

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