Decreto Salva Casa: l'approfondimento di ANCE sulle modifiche al Testo Unico Edilizia

In un interessante focus, l'Associazione spiega le norme e segnala eventuali punti di criticità da rivedere in fase di conversione in legge

di Redazione tecnica - 03/06/2024

Tolleranze costruttive ed esecutive

L'art. 1, comma 1, lett. f) modifica l'art. 34-bis, introducendo in primis il comma 1-bis dell’34 bis che prevede, per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, una riparametrazione dell’attuale tolleranza costruttiva in funzione della superficie utile dell’unità immobiliare.

Qualora tali tolleranze costruttive siano realizzate su immobili soggetti a vincolo paesaggistico l’art. 3, comma 1, del decreto-legge in esame prevede l’esclusione dell’autorizzazione paesaggistica. Tale previsione nasce dall’esigenza, come evidenziata dalla relazione illustrativa, di allineare il regime delle tolleranze costruttive previsto dall’art. 34 bis Dpr 380/2001 a quello previsto Dpr 31/2017 (Allegato A., punto A. 31) che già include tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica “le opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”.

Al riguardo, proprio in virtù dell’obiettivo di coordinamento normativo che la norma persegue, ANCE esprime perplessità sulla circostanza che tale coordinamento sia previsto solo con riferimento alle tolleranze costruttive ante 24 maggio 2024, senza prendere in considerazione anche quelle realizzate successivamente a tale data e quanto previsto a regime.

La norma poi non specifica nulla in riferimento all’eventualità in cui gli scostamenti rientranti nelle tolleranze previste determinino il superamento dei parametri previsti sia dal DM 2 aprile 1968, n. 1444/1968”, sia dal DM 5 luglio 1975.

Tolleranze di cantiere

Inoltre, sempre per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il Decreto introduce il nuovo comma 2-bis dell’art. 34 bis, che disciplina alcune casistiche rientranti nelle tolleranze esecutive (c.d. geometriche o di cantiere).

In particolare, sono considerate tolleranze:

  • il minore dimensionamento dell’edificio
  • la mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali;
  • le irregolarità esecutive di muri esterni ed interni;
  • la difforme ubicazione delle aperture interne;
  • la difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
  • gli errori progettuali corretti in cantiere;
  • gli errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.

Si evidenzia che alcune di tali casistiche sono già previste a regime da alcune realtà regionali, tra cui l’Emilia-Romagna (Lr 23/2004 e Circolare n. 410371 del 05/06/2018), il Piemonte (Lr 19/1999) e l’Umbria (Lr 1/2015).

Per questo motivo, ANCE ritene limitativo che queste previsioni siano state delimitate temporalmente ai soli interventi posti in essere in data antecedente al 24 maggio 2024.

Inoltre non risulta risolto il problema se tali tolleranze possano comunque superare eventuali diverse prescrizioni previste a livello locale (es. regolamenti edilizi o specifiche indicazioni previste nell’ambito di altri provvedimenti locali).

Tolleranze in zone sismiche

Infine, il testo del Decreto inserisce nell’articolo 34-bis il comma 3-bis che descrive i requisiti e le procedure per attestare la conformità degli interventi edilizi in zone sismiche, in presenza, appunto, delle tolleranze costruttive introdotte.

Secondo ANCE, L’attuale formulazione del comma 3-bis non fornisce chiarezza in merito all’attestazione del rispetto delle Norme Tecniche delle Costruzioni, richiamate nella sezione I del Capo IV della Parte II del Testo Unico Edilizia, da parte degli interventi interessati da tolleranze costruttive. Infatti, non è specificato se le Norme Tecniche, cui il tecnico deve riferirsi nell’attestazione, debbano essere quelle vigenti al momento della realizzazione dell’intervento – come sarebbe logico – oppure quelle vigenti oggi, al momento della presentazione dell’istanza.

Sarebbe quindi opportuno che il testo facesse esplicito riferimento alle norme tecniche vigenti all’epoca dell’intervento, in maniera del tutto analoga al successivo articolo 36-bis relativo alle ipotesi di parziale difformità (dove si stabilisce che, per la conformità edilizia, “la dichiarazione è resa con riferimento alle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell’intervento”). I

Infine la formulazione della norma, in base alla quale:

  • l’applicazione della disciplina delle tolleranze non può comportare limitazioni dei diritti dei terzi;
  • tali limitazioni dovranno essere verificate dal tecnico abilitato il quale dovrà eventualmente indicare le attività necessarie per eliminarle o presentare, se necessari, i relativi titoli edilizi
  • la formazione di tali titoli e la concreta esecuzione dei relativi interventi è condizione necessaria per la redazione da parte del tecnico abilitato della dichiarazione, prevista dal comma 3, necessaria ai fini dell’attestazione dello stato legittimo, applicandosi a tutte le caistiche di tolleranze previste dall’art. 34 bis Dpr 380/2001,

potrà implicare un aggravio sia a carico del privato sia del tecnico abilitato.

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