Decreto Salva Casa: l'approfondimento di ANCE sulle modifiche al Testo Unico Edilizia
In un interessante focus, l'Associazione spiega le norme e segnala eventuali punti di criticità da rivedere in fase di conversione in legge
Alienazione immobili abusivi
L'art. 1, comma 1, lett. d) modifica l’art. 31, comma 5, del Testo Unico Edilizia prevedendo, in riferimento all’opera abusiva - ossia realizzata in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali – una procedura diversa da quella vigente.
In particolare, si prevede che qualora non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, culturali, paesaggistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico, il Comune, previo parere delle amministrazioni competenti, può procedere all’alienazione del bene e della relativa area di sedime condizionando sospensivamente il contratto alla effettiva rimozione da parte dell’acquirente delle opere abusive.
Al riguardo viene specificato che:
- è preclusa la partecipazione del responsabile dell’abuso alla procedura di alienazione;
- il valore venale dell’immobile è determinato dall’agenzia del territorio tenendo conto dei costi per la rimozione delle opere abusive.
L’art. 1, comma 2, del Decreto obbliga inoltre i Comuni a destinare una quota pari ad un terzo delle entrate derivanti dall’alienazione di cui sopra:
- per la demolizione delle opere abusive presenti sul territorio comunale, fatta salva, in questo caso la ripetizione delle spese nei confronti del responsabile;
- per la realizzazione di opere e di interventi di rigenerazione urbana, di riqualificazione di aree urbane degradate, di recupero e valorizzazione di immobili e spazi urbani dismessi o in via di dismissione e per iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale.
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