Decreto Salva Casa: ecco la relazione illustrativa
Dal Consiglio dei Ministri la relazione illustrativa allegata allo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto Salva Casa)
Art. 2 (Strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19)
L’articolo in esame detta disposizioni in materia di strutture amovibili realizzate durante l’emergenza sanitaria da Covid-19, con la finalità di consentire il mantenimento di quelle strutture, che si ritengono di utilità sociale, realizzate per finalità sanitarie, assistenziali ed educative.
In particolare, si stabilisce che tali tipologie di strutture possano rimanere installate, in presenza di comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità (e qualora continuino ad essere installante alla data di entrata in vigore della presente disposizione) in deroga al vincolo temporale previsto dall’articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto).
Nel dettaglio, l’articolo riconosce la possibilità di mantenere installate tali strutture facendo salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio. La disposizione chiarisce che resta ferma la facoltà per il Comune territorialmente competente di richiederne in qualsiasi momento la rimozione, con provvedimento motivato, nel caso in cui sia rilevata la non conformità dell’opera con le prescrizioni e i predetti requisiti.
A tal fine si prevede che gli interessati dovranno presentare una comunicazione di inizio lavori asseverata (ai sensi dell’articolo 6-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380) nella quale dovranno essere indicate le comprovate e obiettive esigenze idonee a dimostrarne la perdurante necessità delle strutture amovibili oltre all’indicazione dell’epoca di realizzazione della struttura. Infine, si prevede che per provare l’epoca di realizzazione dell’intervento il tecnico dovrà allegare la documentazione di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, e che nei casi in cui sia impossibile accertare l’epoca di realizzazione della struttura con tale documentazione il tecnico incaricato deve attestare la data di realizzazione con propria dichiarazione e sotto la sua responsabilità. L’articolo, infine, detta disposizioni in caso di dichiarazione falsa o mendace.
Infine, la disposizione, precisa che l’applicazione delle disposizioni contenute non può comportare limitazione dei diritti dei terzi.
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