Decreto Salva Casa: ecco la relazione illustrativa
Dal Consiglio dei Ministri la relazione illustrativa allegata allo schema di Decreto-Legge recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” (Decreto Salva Casa)
Art. 3 (Disposizioni di coordinamento e entrata in vigore)
Il comma 1 della disposizione reca una disposizione di coordinamento con l’articolo 1, comma 1, lettera e), numero 1), in materia di tolleranze costruttive. In particolare, come si ha avuto modo di anticipare, la disposizione prevede che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 che rientrino nei limiti delle tolleranze costruttive riparametrati ai sensi del nuovo comma 1-bis dell’articolo 34-bis, in misura inversamente proporzionale alle dimensioni delle unità immobiliari.
Il comma 2 specifica che si applicano all’attività edilizia delle amministrazioni pubbliche le nuove disposizioni in materia di tolleranze costruttive ed esecutive di cui all’articolo 34-bis, commi 1-bis, 2-bis e 3-bis nonché di accertamento di conformità per le parziali difformità di cui all’articolo 36-bis (ad eccezione del comma 5, il quale disciplina il regime sanzionatorio), introdotte con il decreto-legge. Si ricorda che ai sensi dell’articolo 7 del DPR 380/2001, è prevista una deroga per la realizzazione di specifiche opere delle pubbliche amministrazioni solo in riferimento alle disposizioni di cui al Titolo II del predetto decreto. Le disposizioni di coordinamento in esame intendono quindi confermare che le nuove disposizioni introdotte all’art. 34-bis e 36-bis saranno applicabili, ove compatibili, anche negli immobili di proprietà delle pubbliche amministrazioni. Gli immobili pubblici restano invece esclusi dal pagamento delle sanzioni pecuniarie previste per l’accertamento di conformità di cui al nuovo articolo 36-bis.
Quanto al procedimento relativo al nuovo articolo 34-bis, si precisa che le predette amministrazioni potranno dichiarare le tolleranze di cui ai relativi commi 1-bis e 2-bis mediante il proprio personale deputato allo svolgimento di funzioni tecniche nel settore dell’edilizia, ferma restando la possibilità di avvalersi del supporto e della collaborazione di altre amministrazioni pubbliche, ovvero di soggetti terzi, nel caso in cui l’amministrazione non disponga di personale con le adeguate competenze.
Infine, la disposizione reca l’entrata in vigore del provvedimento in esame.
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