Decreto Salva Casa, ecco il testo approdato al Senato

Il testo definitivo del D.L. n. 69/2024 con le modifiche al d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e il calendario dei lavori del Senato

di Redazione tecnica - 20/07/2024

Dopo il voto della Camera dei Deputati, resta l’ultimo “scoglio” per l’approvazione definitiva del disegno di legge di conversione del Decreto-Legge 29 maggio 2024, n. 69 (Decreto Salva Casa), recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica”.

Salva Casa: i lavori al Senato per la conversione in legge

Uno scoglio rappresentato dal Senato che ha già calendarizzato per martedì 23 luglio 2024 alle ore 11.00, in Commissione Ambiente e lavori pubblici, l’avvio del disegno di legge che sarà poi discusso in aula nella settimana dal 23 al 26 luglio. Considerata la scadenza del Decreto Legge (28 luglio 2024) si prevede un nuovo voto di fiducia che metterà fine ai lavori per la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del testo della legge di conversione che riscriverà molti dei contenuti del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Il testo del D.L. n. 69/2024 è stato copiosamente rivisto dalla Camera con alcune importanti modifiche all’art. 1 e l’inserimento del nuovo art. 2-bis che contiene alcune disposizioni a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

Nella giornata di lunedì pubblicheremo un approfondimento dettagliato che tratterà alcune delle principali modifiche apportate al Testo Unico Edilizia, tra cui:

  • il recupero dei sottotetti;
  • gli interventi di edilizia libera;
  • lo stato legittimo;
  • le tolleranze costruttive;
  • la sanatoria semplificata.

In allegato il testo del disegno di legge di conversione che sarà discusso al Senato.

Catastrofe del Vajont e norme finali

Il nuovo art. 2-bis rubricato “Disposizioni in favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963” prevede che “Per le unità immobiliari e gli edifici pubblici assistiti dai benefìci previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, il rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero l’accertamento dello stato dei lavori sulla base dei quali è stata erogata la rata di saldo del contributo tiene luogo, a tutti gli effetti, del certificato di abitabilità o di agibilità, ferma restando la conformità delle opere realizzate alla disciplina edilizia e urbanistica vigente al momento della realizzazione dell’intervento edilizio”.

All’interno dell’art. 3 (Norme finali e di coordinamento) del D.L. n. 69/2024 è stato inserito il nuovo comma 4-bis che dispone:

Le disposizioni dei commi 4, 5, 5-bis e 6 dell’articolo 36-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, introdotto dall’articolo 1 del presente decreto, si applicano anche agli interventi realizzati entro l’11 maggio 2006 per i quali il titolo che ne ha previsto la realizzazione è stato rilasciato dagli enti locali senza previo accertamento della compatibilità paesaggistica. La disposizione del primo periodo del presente comma non si applica agli interventi per i quali è stato conseguito un titolo abilitativo in sanatoria, a qualsiasi titolo rilasciato o assentito.

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