Decreto Salva Casa: la pergotenda è edilizia libera

Un consolidato orientamento in giurisprudenza diventa ufficialmente norma, con l'introduzione della lettera b-ter) al comma 1 dell'art. 6 del Testo Unico Edilizia

di Redazione tecnica - 31/05/2024

Tra le diverse modifiche introdotte dal Decreto Legge 29 maggio 2024, n. 69, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica", c.d. “Decreto Salva Casa”, una potrebbe essere particolarmente risolutiva su una tipologia di intervento che nel tempo ha causato un proliferarsi di contenziosi amministrativi: la qualificazione come attività edilizia libera della "pergotenda", ovvero delle opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, messa nero su bianco con l’introduzione della lettera b-ter) all’art. 6, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Pergotenda: per il Decreto Salva Casa è edilizia libera

Nello specifico, la norma dispone che sono attività edilizia libera «b -ter ) le opere di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici la cui struttura principale sia costituita da tende, tende da sole, tende da esterno, tende a pergola con telo retrattile anche impermeabile, tende a pergola con elementi di protezione solare mobili o regolabili, e che sia addossata o annessa agli immobili o alle unità immobiliari, anche con strutture fisse necessarie al sostegno e all’estensione dell’opera. In ogni caso, le opere di cui alla presente lettera non possono determinare la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici, devono avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e devono armonizzarsi alle preesistenti linee architettoniche».

In questo modo si mette nero su bianco una consolidata giurisprudenza amministrativa sul tema. Solo per citare alcune tra le più recenti sentenze:

  • Tar Lazio del 14 marzo 2024, n. 5524:
    • affinché una pergotenda possa essere installata in edilizia libera, è fondamentale innanzitutto che l’opera principale sia costituita dalla stessa tenda, e non dalla struttura che la sorregge, che dev’essere qualificabile invece come mero accessorio di sostegno;
    • la struttura non deve creare nuovi stabili volumi o superfici utili, deve essere facilmente amovibile e, a tale scopo, composta da elementi leggeri e non stabilmente infissi al suolo;
    • la tenda, peraltro, dev’essere composta in materiale plastico o tessuto, e dev’essere totalmente retraibile al fine di non andare mai a creare dei nuovi ambienti chiusi che possano alterare la sagoma e il prospetto dell’edificio già esistente. Fondamentale infine è la finalità dell’installazione, perché in edilizia libera sono ammesse solo le pergotende utili a proteggere dal sole e dagli agenti atmosferici l’immobile principale.
  • Consiglio di Stato, 30 gennaio 2024, n. 916:
    • la pergotenda è un elemento di arredo esterno non soggetto a preventivo rilascio di permesso di costruire, ma va inclusa tra le opere di edilizia libera, ai sensi dell'articolo 6, lettera e.5), d.P.R. n. 380/2001, in quanto non costituisce intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio mediante nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica;
    • date le caratteristiche costruttive e funzionali (quando è di dimensioni contenute), la pergotenda non costituisce nemmeno intervento di ristrutturazione edilizia suscettibile di portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e comportante aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero mutamenti della destinazione d'uso;
    • la pergotenda è un’opera precaria sia dal punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale ed esclude la necessità di titolo edilizio e quindi non necessita di titolo abilitativo;
    • si tratta solo di un elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzato ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa, è mero elemento accessorio, trattandosi di struttura di arredo, costituita da struttura leggera e amovibile, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non per demolizione.
  • TAR Lazio, sentenza 1 giugno 2023, n. 9339:
    • l’opera principale non è la struttura in sé, ma la tenda, quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata ad una migliore fruizione dello spazio esterno dell’unità abitativa;
    • il carattere retrattile della tenda esclude che la copertura e la chiusura perimetrale che essa realizza presenti elementi di fissità, stabilità e permanenza.

Pergotenda, tende da sole, tende retrattili: tutti interventi di edilizia libera

Seguendo quindi la giurisprudenza che si è formata sull’argomento, questa tipologia di opera configura un intervento di edilizia libera quando:

  • non determina la creazione di uno spazio stabilmente chiuso, con conseguente variazione di volumi e di superfici;
  • ha caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l'impatto visivo e l'ingombro apparente;
  • si armonizza con le preesistenti linee architettoniche.

Sebbene tempus regit actum, configurando una sostanziale retroattività della norma per cui i contenziosi già in corso non potranno fare sicuramente riferimento esplicito alla nuova lettera b-ter), considerato che la disposizione è frutto di un consolidato orientamento in materia, gli esiti delle future sentenze in tema pergotende dovrebbero a questo punto essere scontati (ed in ogni caso sarà sempre possibile richiedere un riesame della pratica alla luce della novità normativa).

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