Decreto Salva Casa: le proposte della RPT
Osservazioni, critiche e proposte della Rete Professioni Tecniche sul DL n. 69/2024, che auspica comunque a una revisione complessiva e organica della disciplina
Mutamento d'uso urbanisticamente rilevante
Se il giudizio riguardante la maggior flessibilità e lo snellimento delle procedure per cambi di destinazione d’uso senza opere è positivo, per la RPT emergono perplessità sulle problematiche che possono scaturire tra cambi che determinano incremento del carico urbanistico; in particolare il timore deriva per “cambi di destinazione d’uso” che determinano significativi aumenti del carico urbanistico, generando problematiche in particolare sulla viabilità e sulla sosta per mancanza delle necessarie aree di standard.
Inoltre, occorre comprendere:
- cosa si intende per “senza opere” , quindi se siano consentiti interventi che ricadono nella manutenzione ordinaria o comunque interventi da eseguire in edilizia libera nonché interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche o di adeguamento igienico- sanitario. Questo perché sia nei cambi “orizzontali” che in quelli “verticali” è spesso necessaria la realizzazione di opere, con il rischio di vanificare l’intento di agevolare il recupero degli edifici e destinarli ad usi più coerenti con i bisogni sociali ed economici di un territorio;
- il riferimento alla possibilità per gli strumenti urbanistici comunali di fissare specifiche condizioni, in particolare se esso riguarda le condizioni già vigenti ovvero eventuali altre che in futuro potranno essere approvate dai Comuni;
Inoltre occorre dettagliare il rapporto di concorrenza tra la normativa statale e la normativa regionale, specie per quelle regioni che hanno già legiferato in materia prima dell’introduzione del 23-ter nel 380/2001.
Sul punto vengono evidenziati alcuni aspetti:
- con riferimento all’1-ter, di inserire un ulteriore periodo: “Sono altresì ammessi i mutamenti di destinazione d'uso non connessi a trasformazioni fisiche dei fabbricati già rurali con originaria funzione abitativa che non presentano più i requisiti di ruralità e per i quali si provvede alla variazione nell'iscrizione catastale mantenendone la funzione residenziale.”
- con riferimento al comma 1-quater, di rivedere la formulazione del periodo, che potrebbe portare di fatto a realizzare un cambio di destinazione d'uso in contrasto esplicito con la pianificazione comunale ma coerente con la destinazione d’uso prevalente del fabbricato (consoliderebbe usi incongrui) ed eventualmente di chiarire, ove si afferma il non obbligo di reperimento di standard e parcheggi, se la norma prevale rispetto della disciplina comunale. E infine se sia opportuno, in caso di successive opere edilizie sulla medesima unità immobiliare, prevedere un intervallo temporale entro il quale la consequenzialità si configuri come un unico intervento di ristrutturazione piuttosto che di cambio d’uso e successivo intervento manutentivo.
INDICE
IL NOTIZIOMETRO