Decreto Salva Casa: le proposte della RPT

Osservazioni, critiche e proposte della Rete Professioni Tecniche sul DL n. 69/2024, che auspica comunque a una revisione complessiva e organica della disciplina

di Redazione tecnica - 25/06/2024

Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziale difformità

L’articolo costituisce una revisione determinante dei procedimenti di Accertamento di Conformità con l’introduzione dell’Accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità”.

Sottolinea la RPT che si supera la condizione di doppia conformità prevista dall’art. 36 che ha trovato diffusa inapplicabilità della disciplina dell’Accertamento, in particolare per sopravvenute normative tra cui quella sismica. Il giudizio è favorevole per l’applicabilità delle condizioni di dettaglio previste al comma 2 e volte alla possibilità di condizionare il rilascio del provvedimento all’esecuzione di opere tali da assicurare la sicurezza e l’accessibilità in osservanza alle normative vigenti e l’introduzione dell’istituto del silenzio-assenso

Particolare preoccupazione desta l’assunzione di responsabilità prevista nei casi di impossibilità di disporre di documenti che assicurino una data certa, nel qual caso dovrà essere rilasciata apposita dichiarazione del proprietario attestante l’epoca di realizzazione.

Per questo si auspica la revisione dell’art. 36 comma 1, con l’introduzione per esso delle condizioni di conformità previste dal comma 1 dell’art. 36-bis ovvero che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica vigente al momento della presentazione della domanda, nonché ai requisiti prescritti dalla disciplina edilizia vigente al momento della realizzazione. Sul tema della dichiarazione del tecnico abilitato sulla verifica della sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi, si riporta il disposto del Consiglio di Stato n. 6332/2007, secondo cui “In caso di rilascio di titolo abilitativo in sanatoria non spetta al Comune interessarsi degli aspetti civilistici potendo il soggetto terzo, che non subisce alcun pregiudizio dalla sanatoria, ottenere tutela innanzi al giudice ordinario”, per cui tale previsione andrebbe cassata.

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