Decreto Salva Casa: le proposte della RPT

Osservazioni, critiche e proposte della Rete Professioni Tecniche sul DL n. 69/2024, che auspica comunque a una revisione complessiva e organica della disciplina

di Redazione tecnica - 25/06/2024

Doppia conformità urbanistica ed edilizia per parziali difformità

Per la RPT va definito e riallineato a livello statale il concetto di parziale difformità che ora si ricava per differenza dalla totale difformità o con variazioni essenziali (definite all’art. 32).

 Le variazioni essenziali vengono stabilite dalle Regioni (art.32 comma1) con differenze enormi tra Regione e Regione: Inoltre il riferimento alla conformità alla disciplina urbanistica vigente va integrato con un riferimento alla normativa urbanistica vigente “prima della conversione in legge del decreto in esame”.

Questa modifica consente di includere i titoli precedenti al DPR 380/2001 (concessioni edilizie e licenze edilizie).

Inoltre:

  • occorre chiarire il raccordo con la norma penale e con la norma paesaggistica di cui all’art. 167 del Codice Urbani;
  • è necessario inserire un comma che consenta di armonizzare le nuove disposizioni alle pratiche pendenti alla data di entrata in vigore del DM 69/2024, sia nei casi di silenzio rifiuto non formalizzato (trascorsi i 60gg) che nei casi di pratica non conclusa, oltre alla possibilità di accedere al 36-bis per le opere oggetto di procedimenti sanzionatori in corso.
  • il termine previsto al comma 4 di centottanta giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.” va abbreviato proponendo 60 giorni per la Soprintendenza e successivi 30 giorni per la pronuncia dell’autorità competente.
  • il comma 5 crea una forte disparità sanzionatoria, sia rispetto all’articolo 36, che nel metodo di calcolo. Paradossalmente è prevista una sanzione decisamente minore per gli abusi realizzati in totale difformità dal titolo od in sua assenza rispetto a quelli realizzati in parziale difformità dal titolo, a parità di volumetria/superficie abusiva realizzata.
  • si propone il reintegro del comma 4 dell’art. 37 che stabilisce una sanzione “calmierata” per gli abusi in doppia conformità piena.
  • infine, la sanzione di cui al comma 1 una volta corrisposta, concorra a formare lo stato legittimo dell’immobile di cui all’art. 9-bis, con evidente sproporzione tra chi si ravvede presentando una sanatoria e chi si limita a pagare la multa senza presentare idonea istanza.

 

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