Decreto Salva Casa: le proposte della RPT

Osservazioni, critiche e proposte della Rete Professioni Tecniche sul DL n. 69/2024, che auspica comunque a una revisione complessiva e organica della disciplina

di Redazione tecnica - 25/06/2024

Emendamenti integrativi

Infine, nel documento la RPT si riserva di inviare degli emendamenti integrativi, nella logica di semplificare procedure e modalità di accertamento della conformità previste del decreto relativamente a:

  • possibilità di rendere abitabili anche i locali con un’altezza interna inferiore a 2,70 metri, fino al limite minimo di 2,40 metri;
  • rendere possibile il cambio di destinazione d’uso senza opere per incentivare l’uso abitativo, con una disciplina apposita per evitare l’eccessivo proliferare di alloggi a rotazione d’uso o strutture ricettive, che potrebbero contribuire ad espellere gli abitanti originari;
  • considerare legittimamente realizzati, anche in presenza di diverse disposizioni nella regolamentazione comunale vigente all’epoca, gli interventi edilizi eseguiti ed ultimati prima del 1° settembre 1967, ivi compresi quelli ricadenti all’interno della perimetrazione dei centri abitati o delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano individuate dallo strumento urbanistico all’epoca vigente;
  • revisione dei meccanismi sanzionatori
  • nei casi di parziale difformità, la regolarizzazione in sanatoria per le opere eseguite prima dell’entrata in vigore della conversione in legge del DL. Inoltre, essa può essere richiesta per un periodo di cinque anni dall’entrata in vigore della predetta legge. Decorsi tre mesi successivi alla formazione del silenzio-assenso la regolarizzazione è definitiva e non impugnabile;
  • introduzione dell’anagrafe digitale edilizia con schede per ciascun fabbricato che ne definisca la conformità edilizia, a cura di tecnico incaricato, in cui confluiranno le attestazioni sullo stato legittimo e le ulteriori documentazioni del fabbricato;
  • destinazione delle somme incamerate dal comune in misura pari alla metà (non ad a un terzo) - oltre che alle attività già indicate - anche alla prevenzione dei rischi idrogeologici ed alla pianificazione di protezione civile
  • laddove il mutamento di destinazione d’uso introduce un incremento del valore esposto, va accompagnato da valutazione degli aspetti idraulici, geomorfologici, sismici e rischio indotto da radon;
  • acquisizione, nell’ambito della relativa procedura di sanatoria di uno specifico approfondimento tecnico che valuti l’eventuale incremento dei rischi idraulici, geomorfologici, sismici e rischio indotto da radon.
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