Decreto Salva Casa e Tolleranze costruttive-esecutive: salta la data del 24 maggio 2024?
Un emendamento al Decreto Salva Casa mira all’integrale riscrittura dell’art. 34-bis del Testo Unico Edilizia relativo alle tolleranze costruttive
La relazione tecnica alla proposta di emendamento sulle tolleranze
L’articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto-legge in oggetto ha apportato modifiche all’articolo 34-bis in materia di tolleranze costruttive ed esecutive.
Preliminarmente occorre ricordare che l’articolo 34-bis disciplina:
- al comma 1, le cd. tolleranze costruttive, i.e. lo scostamento dai parametri autorizzati di misura talmente contenuta (pari al 2%) da non potere essere considerati un illecito edilizio;
- al comma 2, le cd. tolleranze esecutive (o di cantiere), i.e. le irregolarità geometriche, le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, la diversa collocazione di impianti e opere interne eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi.
Alla luce del quadro diazi delineato, la novella introdotta con il decreto-legge in oggetto ha previsto che, in relazione agli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (i.e. con dichiarazione di fine lavori presentata entro il 24 maggio 2024), le tolleranze costruttive sono riparametrate in misura inversamente proporzionale alla superficie utile. Pertanto, minore è la superficie utile maggiore è il limite consentito percentualmente. Nel merito, si stabiliscono, nel nuovo comma 1-bis introdotto dalla disposizione in esame, diversi valori in relazione alle tolleranze entro le quali ritenere per legge che il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisca violazione edilizia.
Pertanto, la disposizione prevede che, in relazione ai predetti interventi realizzanti entro il citato termine, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituiscono violazione edilizia se contenuto entro i seguenti limiti:
- del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati,
- del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati.
Con riferimento, invece, alle tolleranze esecutive, il nuovo comma 2-bis del citato articolo 34-bis prevede che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 (i.e. con dichiarazione di fine lavori presentata entro il 24 maggio 2024) costituiscono tolleranze esecutive (in aggiunta a quelle già previste dal comma 2) nei seguenti casi:
- minore dimensionamento dell'edificio;
- mancata realizzazione di elementi architettonici non strutturali (la disposizione è da intendersi come riferita ai soli elementi architettonici non strutturali in relazione ai quali le commissioni per il paesaggio non abbiano espresso parere);
- irregolarità geometriche e modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, irregolarità esecutive di muri esterni ed interni e difforme ubicazione delle aperture interne;
- difforme esecuzione di opere rientranti nella nozione di manutenzione ordinaria;
- errori progettuali corretti in cantiere e errori materiali di rappresentazione progettuale delle opere.
Orbene, alla luce del nuovo quadro normativo dianzi delineato, la proposta normativa in esame intende stabilizzare la portata della disposizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), prevedendo che tanto per le tolleranze costruttive, tanto per le tolleranze esecutive trovino applicazione, a regime, i nuovi parametri già individuati dalla disposizione oggetto di emendamento.
Inoltre, in linea con le finalità esposte, si opera un coordinamento all’articolo 3, comma 1, del decreto-legge in esame, in materia di tolleranze costruttive in relazione ad interventi con rilevanza paesaggistica.
Al riguardo, occorre premettere che il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, individua gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
In particolare, l’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, prevede che non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A». Tra questi, rileva la lettera A.31 che include tra le opere non soggette ad autorizzazione le “opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime”.
Pertanto, al fine di allineare le disposizioni in materia di tolleranze costruttive, l’articolo 3, comma 1, del presente decreto-legge precisa che gli interventi di cui all’articolo 34-bis, comma 1, del TUE sono soggetti al regime degli interventi di cui all’articolo 2, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.
In altre parole, non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi che rientrino nei limiti delle tolleranze costruttive riparametrati ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 34-bis.
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