Decreto Semplificazioni: comincia la conversione in legge
Comincia il percorso di conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante governance del PNRR, c.d. Decreto Semplificazioni
È stata assegnata in sede Referente alle Commissioni Riunite I (Affari Costituzionali) e VIII (Ambiente) della Camera dei Deputati la conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure".
Conversione in legge con voto di fiducia?
Si tratterà di un lavoro arduo che ci auguriamo non si concluda con l'ennesimo voto di fiducia in modo che la conversione in legge sia condivisa dai due rami del Parlamento.
Alla Camera dei Deputati, al provvedimento di conversione in legge è stato assegnato il numero 3146 ed il documento (in allegato) contiene oltre all’articolato del provvedimento aggiornato all’Avviso di rettifica pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 dell’1 giugno 2021 anche la relazione d’accompagnamento.
Le modifiche al decreto Semplificazioni e al decreto Sblocca Cantieri
Riportiamo di seguito la relazione illustrativa relativamente agli articoli 51 e 52 che trattano rispettivamente “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76” e “Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di riduzione delle stazioni appaltanti”.
Relazione illustrativa all’articolo 51
Relativamente all’articolo 51 nella relazione illustrativa di accompagnamento è possibile leggere quanto segue “Il comma 1 reca modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020,n. 76, c.d. "Semplificazioni". In particolare, alla lettera a), si prevede la modifica dell'articolo 1 del citato decreto-legge, intervenendo, al punto 1) sul comma 1, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n.76 del 2020. Tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate per il sotto soglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando). Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando l'affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000 euro il limite per l'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici (punto 2.l che modifica la lettera a) del comma 2). Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro e fino ad 1 milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria ed architettura) da 139 mila euro fino alle soglie comunitarie mentre, per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia comunitaria, l'invito deve riguardare almeno dieci operatori. (punto 2.2 che modifica la lettera b) del comma 2). In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l'affidamento dei contratti sotto soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di cui all'art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).
La lettera b) modifica l'articolo 2 del decreto legge n. 76 del 2020. In particolare, al punto l) si novella il comma 1, prevedendo la proroga fino al 30 giugno 2023 delle disposizioni di semplificazione previste nel medesimo articolo 2. Inoltre, al punto 2) si provvede ad eliminare, al comma 2, l'erroneo rinvio alle previsioni di cui all'articolo 61 del Codice dei contratti, nonché a prevedere, mediante un'integrazione del comma 3, che le procedure di affidamento semplificate previste nel suddetto comma si applichino, nel caso sussista la necessità, anche agli interventi inerenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
La lettera c) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 3, commi I e 2, in materia di verifiche antimafia e protocolli di legalità che consentono alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai privati agevolazioni o benefici economici, anche in assenza della documentazione antimafia, con il vincolo della restituzione laddove in esito alle verifiche antimafia dovesse essere pronunciata una interdittiva e di stipulare contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture sulla base di una informativa antimafia liberatoria provvisoria, valida per 60 giorni, con il vincolo dcl recesso se le verifiche successive dovessero comportare una interdittiva antimafia.
La lettera d) modifica l’articolo 5 del decreto - legge n. 76 del 2020 in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica al fine di prorogarne l'efficacia sino al 30 giugno 2023 (punto 1) nonché di chiarire (punto 2) che, nelle ipotesi previste dal comma I, lettere b) - gravi ragioni di ordine pubblico, salute pubblica o dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere, ivi incluse le misure adottate per contrastare l'emergenza sanitaria globale da COVID-19 - e d) -gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti -, le stazioni appaltanti o le autorità competenti autorizzano nei successivi dieci giorni la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle esigenze sottese ai provvedimenti di sospensione adottati, salvi i casi di assoluta e motivata incompatibilità tra causa della sospensione e prosecuzione dei lavori, sulla base del parere (e non già determinazione) del Collegio consultivo tecnico.
Con la lettera e) si apportano modifiche all'articolo 6 del decreto - legge n. 76 del 2020, recante la disciplina il Collegio consultivo tecnico. In particolare, al punto 1) si prorogano al 30 giugno 2023 tutte le previsioni ivi contenute, in scadenza al 31 dicembre 2021. Al punto 2) si modifica il comma 2 precisando che le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti del collegio individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti. Al punto 3), al fine in rafforzare il valore delle determinazioni assunte dal Collegio consultivo tecnico, nonché la loro efficacia conformativa, si modifica il comma 3, stabilendo che, fermo restando quanto previsto dagli artt. 92 e 96 c.p.c. laddove il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Al punto 4) si interviene sul comma 7, sopprimendo il secondo periodo (il quale prevede che, in mancanza di determinazioni o pareri, ai componenti il Collegio spetta un gettone unico onnicomprensivo) e si provvede ad inserire, ai fini del necessario coordinamento normativo, il riferimento alle linee guida previste dal nuovo comma 8-ter. Al punto 5) si prevede l'inserimento nell'articolo 6 del nuovo comma 8- bis. In particolare, il comma 8-bis prevede che, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvate apposite Linee guida volte a definire i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell'opera, nonché all’entità e alla durata dell'impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti. Infine, si stabilisce che con il medesimo decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio sull'attività dei collegi consultivi tecnici, al quale ciascun Presidente dei detti collegi è tenuto a trasmettere gli atti di nomina e le determinazioni assunte dal collegio entro cinque giorni dall'adozione. Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
La lettera f) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 8,conuna l, che prevede che:
- la consegna dei lavori in via d'urgenza è sempre autorizzata;
- si possa ovviare alla visita dei luoghi, nonché alla consultazione sul posto dei documenti di gara quando non necessario;
- si possano applicare le riduzioni dei termini per motivi di urgenza per le procedure ordinarie;
- si possano prevedere affidamenti anche nel caso in cui questi non siano stati preventivamente inseriti in programmazione a condizione che si provveda ad aggiornare i documenti programmatori.
La lettera g) proroga fino al 30 giugno 202.3 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 13, comma 1, recante "Accelerazione del procedimento in conferenza di servizi.
La lettera h) proroga fino al 30 giugno 2023 le disposizioni di semplificazione previste dall'articolo 21, comma 2, in materia di responsabilità erariale, che prevede che la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta, con la precisazione che tale limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.
Il comma 2 precisa che la proroga sino al 30 giugno 2023 relativa alle previsioni recate dall'articolo 2, comma 1, non operi con riferimento alle disposizioni recate dal comma 4 del medesimo articolo 2 che, seppure limitatamente ad alcuni specifici settori, sino al 31 dicembre 2021 autorizza le stazioni appaltanti ad operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivami dalle direttive 2014/24/UE e 2014125/UE, dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e delle disposizioni in materia di subappalto.
Al comma 3 si specifica che le modifiche apportale dal comma 1, lettera a), numero 2), numeri 2.1 e 2.2, all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2020, si applicano alle procedure avviate dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero i cui inviti a presentare le offerte. o i preventivi siano inviati entro la medesima data continua ad applicarsi il citato articolo I del decreto-legge n. 76 del 2020 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate con i l presente decreto”.
Relazione illustrativa all’articolo 52
La relazione illustrativa allegata al provvedimento e relativa all’articolo 52 così recita “L'articolo interviene sull'articolo 1 del decreto-legge "Sblocca cantieri" n. 32 dcl 2019. In particolare, la lettera a), numero 1.1, proroga al 31 dicembre 2023 il regime sperimentale di disapplicazione di alcune nonne del codice dei contratti pubblici. Il numero 1.2 della medesima lettera a), modifica l'articolo 1 , comma 1, lettera a), del decreto-legge. Detta disposizione prevede che al fine di rilanciare gli investimenti pubblici e di facilitare l'apertura dei cantieri per la realizzazione delle opere pubbliche, fino al 31 dicembre 2021, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, alcune norme del codice dei contratti pubblici, tra cui quella contenuta nell'articolo 37, comma 4, per i comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate. Detta ultima disposizione prevede che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, procede ricorrendo o a una centrale di committenza o a oggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento o ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di arca vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
La modifica ora introdotta limita la possibilità di disapplicare le procedure di cui al richiamato articolo 37, comma 4, alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del I0 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 202 1/241 del Parlamento europeo e del Consiglio dcl 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021,n. 59. Si prevede inoltre che nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluoghi di province.
Il numero 2) della medesima lettera a), abroga l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge, che prevede che entro il 30 novembre 2021 il Governo presenta alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione, sopra richiamata, per gli anni 20 19 e 2020, al fine di consentire al Parlamento di valutare l'opportunità del mantenimento o meno della sospensione stessa.
Il numero 3) proroga fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale è prevista l'applicazione anche ai settori ordinari della nonna prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali. Detta disposizione prevede che nelle procedure aperte, gli enti aggiudicatari possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti e che tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell'avviso con cui si indice la gara.
Il numero 4) modifica il comma 4, prorogando fino al 2023 la possibilità, per i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione, di poter avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione.
Il numero 5) modifica il comma 6 prorogando dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti.
Il numero 6) modifica il comma 7, relativo .al parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, prorogando fino al 30 giugno 2023 il periodo nel quale il Consiglio, i n deroga all'articolo 215, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; esprime il parere obbligatorio di cui al comma 3 del medesimo articolo 215 esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro. La norma fa comunque salve le disposizioni speciali in materia di progetti relativi alla costruzione e all'esercizio delle dighe di ritenuta
Il numero 7) modifica il comma 10 prorogando fino al 30 giugno 2023 il termine del 31 dicembre 2021 entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con conseguente estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo bonario di cui all'articolo 205 del medesimo decreto legislativo.
Il numero 8) modifica il comma 15 prorogando fino al 2023 il termine entro il quale, per gli interventi di cui all'articolo 216, comma 1-bis, del codice dei contratti pubblici, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione da parte di quest'ultimo della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50 per cento il valore del progetto approvato.
Il numero 9) modifica il comma 18 prorogando fino al 2023 il termine entro i l quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del codice dei contratti pubblici, riferite al subappaltatore”.
Documenti Allegati
Ddl di conversioneIL NOTIZIOMETRO