Decreto Superbonus: ecco i dossier per l’esame parlamentare
Da Camera e Senato arriva la documentazione necessaria per l’esame parlamentare del ddl di conversione del D.L. n. 212/2023, c.d. Decreto Superbonus
di
Redazione tecnica -
19/01/2024
Decreto Superbonus: il dossier per l’attività consuntiva del Comitato per la legislazione
Entrando nel dettaglio, il Dossier n. 64 rileva che:
- l'art. 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del cd. Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso;
- l’art. 1, comma 2 riconosce ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo;
- l’art. 1, comma 3 prevede la compensazione degli effetti finanziari del contributo sopra descritto, stabilendo che alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dal comma 2, pari a euro 16.441.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154;
- l’art. 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1, 2 e 3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo;
- l’art. 2, comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici;
- l’art. 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per
l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo
119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In particolare:
- il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 1 dell'art. 119-ter con il seguente: “Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute fino al 31 dicembre 2025, con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all’articolo 16-bis del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici”;
- il comma 1, lettera b), novella il comma 4 dell'articolo 119-ter, allo scopo di chiarire che il rispetto dei requisiti di legge per l'accesso alla detrazione risulti da un'apposita asseverazione, rilasciata da tecnici abilitati;
- il comma 1, lettera c) abroga il comma 3 dell'articolo 119-ter che, a legislazione vigente, ricomprende nel beneficio le spese sostenuta per interventi riguardanti l'automazione di specifiche tipologie di impianto;
- il comma 2 modifica l'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, bloccando le possibilità di opzioni alternative al 31 dicembre 2023 e prevedendo una disciplina di esclusione dal presente blocco;
- il comma 3 consente di continuare ad applicare lo sconto in
fattura e la cessione del credito per le agevolazioni fiscali
derivanti da interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche (dunque ai sensi dell'articolo 119-ter e
dell'articolo all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 11
del 2023, in vigore anteriormente alle modifiche in esame) ad
alcune ipotesi e, in particolare, per le spese sostenute in
relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30
dicembre 2023:
- risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.
- il comma 4 prevede che le disposizioni del comma 1 - che restringono l'ambito oggettivo dell'agevolazione per le barriere architettoniche - si applicano alle spese sostenute a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, ovvero dal 30 dicembre 2023;
- l'art. 4 disciplina l'entrata in vigore.
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