Decreto Superbonus: il nuovo Dossier della Camera
La Camera dei Deputati ha pubblicato il Dossier relativo al D.L. n. 212/2023 con la verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari
Articolo 1 - Disposizioni in materia di bonus nel settore dell’edilizia
L’art. 1, comma 1 prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi di superbonus, per le quali è stata esercitata l’opzione per lo sconto in fattura o cessione del credito d’imposta sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023, non sono oggetto di recupero (da parte dell’Agenzia delle entrate) in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del richiesto requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
La relazione tecnica afferma che l’intervento non modifica le percentuali e le modalità di fruizione vigenti e costituisce esclusivamente una sorta di garanzia per i beneficiari delle detrazioni nei casi in cui non riescano a completare i lavori oggetto di agevolazione. Tenuto conto che ai fini delle previsioni del bilancio dello Stato non sono considerati effetti restitutori rispetto alle ipotesi considerate dall’intervento normativo, il mancato recupero dei benefici fruiti non comporta modifiche rispetto alle attuali previsioni di finanza pubblica.
Il comma 2 autorizza, a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, comma 3, del Decreto-Legge n. 176/2022, la corresponsione di un contributo in favore dei soggetti con un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 ottobre 2024 in relazione agli interventi di cui al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119, che entro la data del 31 dicembre 2023 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento.
Il rinvio al comma 8-bis, primo periodo, del citato articolo 119 implica che la disposizione si applica agli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.
Il citato comma 3, art. 9 del decreto-legge n. 176 del 2022 ha introdotto un contributo da erogare per gli interventi realizzati dai soggetti che presentano redditi meno elevati; più specificamente, al fine di corrispondere un contributo in favore dei soggetti che si trovano in determinate condizioni reddituali, la norma ha autorizzato, in relazione agli interventi rientranti nella disciplina del superbonus, la spesa di 20 milioni di euro nell’anno 2023. Alla misura sono stati ascritti effetti di maggiori spese correnti pari a 20 milioni per l’anno 2023 identici sui tre saldi di finanza pubblica.
Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse disponibili, dall’Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 212/2023. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 16.441.000 per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
Con riferimento alla corresponsione del contributo, la relazione tecnica ripete il contenuto della disposizione, sottolineando che la stessa opera nel limite delle risorse disponibili, ed informa che - dello stanziamento iniziale del fondo di cui al citato articolo 9, comma 3, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2023 - sono stati utilizzati soltanto euro 3.559.000. Il fondo presenta pertanto una disponibilità di euro 16.441.000 da suddividere tra tutti i richiedenti.
Con riferimento a questo contributo, il Dossier rileva, da un lato, che la misura opera nei limiti delle risorse disponibili, certificate dalla relazione tecnica pari a 16,4 milioni, dall’altro che la disposizione prevede un’apposita compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Per quanto riguarda il saldo netto da finanziare, il contributo, inizialmente, era stato iscritto nel bilancio dello Stato per l’anno 2023, con un apposito stanziamento ai fini del predetto saldo. Tale stanziamento viene ora utilizzato nel 2024, a valere sul relativo residuo di stanziamento.
Secondo il dossier, ai fini della puntuale definizione della platea degli aventi diritto al contributo, appare necessario che il Governo chiarisca, fermo restando il requisito del reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, se il richiamo ai “soggetti di cui al comma 1” - contenuto al comma 2 - consenta di erogare il contributo medesimo solo a coloro che non hanno ultimato i lavori e che sono esclusi dalle procedure di recupero ai sensi di quanto disposto dal citato comma 1, o se invece il contributo stesso debba essere erogato a tutti coloro che non hanno ultimato i lavori di cui al comma 1, anche se non hanno alcunché da restituire all’erario a causa della mancata fruizione dello sgravio fiscale, ad esempio per incapienza.
Il chiarimento risulterebbe opportuno in quanto, testualmente, il rinvio al comma 1 appare consentire entrambe le letture, posto che il citato comma 1 individua una fattispecie piuttosto che una categoria di soggetti.
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