Decreto Superbonus: salvi i cessionari ma non i beneficiari della detrazione
Con la conversione in legge in dirittura di arrivo, il Decreto Legge n. 212/2023 salva gli interventi di superbonus non completati ma non in tutti i casi
Dopo l’approvazione da parte della Camera e le ultime dichiarazioni in Commissione Finanze al Senato, è ormai chiaro che il Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus) sarà convertito in legge senza modifiche rispetto al testo predisposto dal Governo.
Decreto Superbonus: salvi i SAL per i cantieri non completati
Una conversione senza modificazioni che rappresenta un vero e proprio unicum, considerato che il Parlamento è sempre intervenuto integrando e migliorando i provvedimenti d’urgenza predisposti dal Governo. In questo caso, il D.L. n. 212/2023 è stato ritenuto esente da criticità.
In realtà, sono tanti i possibili interventi richiesti non solo dagli operatori del comparto edile ma anche dalle forze di opposizione in Parlamento. Tra questi una modifica dell’art. 1, comma 1, del Decreto Legge n. 212/2023, ribattezzato “salva SAL” proprio perché ha individuato una soluzione che consentirebbe di non perdere il beneficio fiscale nel caso in cui il cantiere si fermi al primo o secondo SAL.
La disposizione in esame, infatti, prevede che le quote di superbonus esercitate a SAL entro il 31 dicembre 2023 non sono oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate in caso di mancata ultimazione dell’intervento anche se tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche. Resta ferma, invece, la responsabilità solidale nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta.
Salva SAL non salva detrazione
Dalla lettura dell’art. 1, comma 1, D.L. n. 212/2023 è evidente l’intento del legislatore volto a tutelare unicamente i cessionari incolpevoli nel caso in cui l’intervento non arrivi al fine lavori e al rispetto dei requisiti minimi richiesti dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).
Ciò significa che la salvaguardia della disposizione riguarda unicamente i cessionari (acquirenti della detrazione) per i SAL minimi del 30% esercitati entro il 31 dicembre 2023. Nessuna soluzione, invece, per i cantieri che non sono riusciti a completare il primo e/o secondo SAL.
Ricordiamo che l’art. 121, comma 1-bis del Decreto Rilancio prevede per il superbonus l’utilizzo delle opzioni alternative per stati di avanzamento minimi del 30% e su un massimo di due SAL per intervento.
L’Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che il SAL del 30% riguarda lo stesso anno di imposta (1 gennaio - 31 dicembre). Quindi un cantiere che al 31 dicembre 2023:
- avesse completato il primo SAL del 30%, ma non il secondo, avrebbe tutelato solo il primo SAL già ceduto;
- non avesse completato il primo SAL del 30%, non avrebbe alcuna tutela;
- avesse completato i primi due SAL (minimo 60%), non avrebbe tutelato la restante parte delle spese sostenute.
In definitiva, più che disposizione “salva SAL” si dovrebbe parlare di disposizione “salva cessionario”. Con buona pace per tutti gli altri.
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