Decreto taglia cessioni: ISTAT sulla classificazione dei bonus edilizi
L’audizione di ISTAT nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che ha eliminato definitivamente il meccanismo delle opzioni alternative
Le regole per la classificazione delle agevolazioni fiscali nel SEC 2010 e nel MGDD (2022)
Preliminarmente ISTAT conferma che il SEC2010, nel normare il trattamento dei crediti d’imposta, ne distingue due tipologie:
- il credito di imposta “non pagabile” se è riconosciuto solo entro i limiti del debito fiscale del soggetto beneficiario in uno specifico anno e non è riconosciuto alcun rimborso per eventuali importi non fruiti;
- il credito “pagabile”, per cui eventuali eccedenze del credito rispetto al debito d’imposta del periodo non sono comunque perse dal beneficiario, perché rimborsabili, riportabili agli anni successivi, o ceduti a terzi.
In realtà, l’ultimo inciso “ceduti a terzi” non è contenuto nel SEC2010 che al paragrafo 20.167 dispone (cito testualmente) “Gli sgravi fiscali possono assumere la forma di agevolazioni fiscali, esenzioni o deduzioni — sottratte dalla base imponibile — o di crediti d'imposta — sottratti direttamente dal debito d'imposta altrimenti dovuto dalla famiglia o dalla società beneficiaria. I crediti d'imposta possono essere pagabili, nel senso che l'eventuale ammontare del credito che superi il debito d'imposta viene pagato al beneficiario. Per contro, alcuni crediti d'imposta non sono pagabili e sono descritti come «non recuperabili». Sono limitati all'ammontare del debito d'imposta”.
Secondo ISTAT ed in linea con i contenuti del MGDD “la cedibilità a un soggetto terzo o lo sconto in fattura, caratteristiche comuni a molte delle agevolazioni edilizie introdotte negli ultimi anni, permettono al contribuente di non rinunciare al beneficio anche in caso di incapienza. Nel caso della cessione a terzi, il cessionario potrà far valere il credito in riduzione dei contributi previdenziali o di altri tributi (“compensazione fiscale”), senza quindi i limiti previsti nell’utilizzo diretto in detrazione fiscale”.
“La trasferibilità a terzi, l’utilizzo differito nel tempo e l’utilizzo in compensazione con altri debiti fiscali e contributivi -continua ISTAT - sono le caratteristiche dei crediti fiscali da considerarsi dirimenti per la classificazione dei crediti (pagabili vs non pagabili) poiché concorrono a definire la probabilità dell’utilizzo del credito nella sua interezza. Poiché la cessione a terzi, di fatto, aumenta la possibilità di utilizzo del beneficio fiscale, la stessa deve intendersi come un indizio di fruibilità completa. A maggior ragione se a questa si unisce la possibilità di utilizzo in compensazione con altri debiti tributari e contributivi come nel caso del Superbonus”.
Corretta è l’analisi relativa alla modalità di registrazione delle due tipologie di credito fiscale:
- un credito di imposta “non pagabile” deve essere registrato come una riduzione del gettito fiscale nel momento dell’effettiva fruizione dell’agevolazione;
- un credito di imposta “pagabile”, deve essere evidenziato per il suo intero importo come maggiore spesa pubblica (sia la parte compresa nel debito fiscale che quella eccedente). In questo caso, le imposte sono registrate al lordo delle detrazioni e l’intero ammontare come spesa nel momento in cui l’agevolazione matura (ossia il momento in cui viene sostenuta la spesa agevolata). Questi rappresentano, infatti, sostegni finanziari rivolti a platee specifiche di beneficiari e consentono il minor versamento di imposte e/o contributi dovuti. Un credito di imposta pagabile, quindi, sebbene “veicolato” dal sistema fiscale, è assimilabile più a un trasferimento unilaterale che a una misura di riduzione dell’onere fiscale. Come tale, l’effettiva natura di spesa deve essere coerentemente riprodotta nei Conti nazionali e in tutti i saldi e indicatori caratteristici di finanza pubblica.
Come già rilevato nel corso di una audizione al Senato del direttore Eurostat Luca Ascoli, a prescindere dalla classificazione come “pagabile” o “non pagabile” non cambia il costo complessivo della misura agevolativa, sia che la stessa sia registrata come minore entrata tributaria, sia come maggiore spesa. Il profilo temporale in termini di impatto sull’indebitamento delle Amministrazioni pubbliche è invece differente:
- quando la misura è classificata “non pagabile”, l’impatto è distribuito negli anni di utilizzo del credito fiscale;
- quando è invece classificata “pagabile”, l’impatto si concentra esclusivamente nell’anno di sostenimento della spesa incentivata (quando matura il diritto all’agevolazione).
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