Decreto taglia cessioni: ISTAT sulla classificazione dei bonus edilizi
L’audizione di ISTAT nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che ha eliminato definitivamente il meccanismo delle opzioni alternative
L’evoluzione del quadro normativo
Relativamente all’evoluzione del quadro normativo, ISTAT conferma che “L’introduzione del blocco delle cessioni ha comportato per la Contabilità Nazionale la necessità di riconsiderare la classificazione del Superbonus per il venire meno di una caratteristica, la cedibilità, considerata determinante nella classificazione della misura all’indomani del DL 34/2020. Infatti, il blocco delle cessioni implica, se pienamente attuato, il ritorno all’utilizzo diretto dell’agevolazione in detrazione secondo le abituali modalità, ovvero entro i limiti del debito fiscale e senza possibilità di rimborso in caso di non utilizzo per incapienza. A questa modalità di utilizzo, come detto, è implicitamente associata una probabilità di perdita significativa del beneficio fiscale (il beneficiario non viene rimborsato se non lo utilizza). Ciò implicherebbe, in linea con le regole europee, la classificazione della misura come credito d’imposta di tipo non pagabile, ossia come minore entrata tributaria da contabilizzare via via che il credito è utilizzato in detrazione. Il conseguente profilo di impatto sull’indebitamento netto risulterebbe diluito lungo tutto il periodo di fruibilità autorizzato dalla normativa”.
Con riferimento, però, agli interventi sostenuti nel 2023, ISTAT conferma anche che le ampie deroghe previste dal D.L. n. 11/2023 (Decreto cessioni) ha consentito l’utilizzo delle opzioni alternative alla quasi totalità delle detrazioni maturate. Per questo motivo “la spesa del Superbonus per gli interventi intrapresi nel 2023 ha mantenuto invariate le caratteristiche qualificanti il credito fiscale maturato come “pagabile”. Esso è stato quindi registrato nel Conto delle amministrazioni pubbliche come una spesa, con un impatto sull’indebitamento netto interamente nell’anno della realizzazione dell’intervento incentivato”.
Anche le modifiche arrivate dal D.L. n. 212/2023 hanno avuto un impatto irrilevante per gli interventi avviati nel 2023.
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