Decreto taglia cessioni: ISTAT sulla classificazione dei bonus edilizi

L’audizione di ISTAT nell’ambito dell’esame del disegno di legge di conversione del D.L. n. 39/2024 che ha eliminato definitivamente il meccanismo delle opzioni alternative

di Gianluca Oreto - 30/04/2024

Il Decreto Legge in esame

Diverso è quel che accadrà nel 2024, soprattutto a seguito del Decreto Legge n. 39/2024 che di fatto ha eliminato definitivamente il meccanismo delle opzioni alternative, prevedendone una sola eccezione (e con importi molto limitati) per gli interventi avviati nei territori del cratere sismico.

Secondo ISTAT, però, questo nuovo provvedimento “non consente di valutare a priori e in modo definitivo la questione relativa alla classificazione nei Conti nazionali del credito di imposta connesso al Superbonus per gli anni dal 2024 e seguenti”.

ISTAT, infatti, rileva che, nonostante il D.L. n. 39/2024, permane un “regime transitorio per coloro che avevano già programmato gli interventi prima del 30 marzo 2024, per i quali continua a valere la deroga al blocco prevista dal DL 11/2023. Rimane invece confermato il blocco per tutti gli interventi anteriori al 17 febbraio 2023 (per cui valeva deroga del DL 11/2023) che non risultano già avviati entro la data del 30 marzo 2024, ossia non sono ammessi alle condizioni più favorevoli nuovi lavori da avviare dopo questa data”.

In sintesi - prosegue ISTAT - sembrerebbero rientrare nell’ambito di applicazione del DL 34/2020 (piena trasferibilità del credito), anche se ad aliquota più bassa (70%), tutti gli interventi comunque programmati prima della vigenza del DL 11/2023 (ossia 17 febbraio 2023), purché già avviati, anche se non conclusi, entro il 30 marzo 2024. In questo caso, l’avvio dei lavori deve essere documentato da fatture per lavori già effettuati”.

Concludendo sulla classificazione contabile del Superbonus, ISTAT rileva che “Il DL 39/2024, intervenendo sulle condizioni di fruibilità del credito, e quindi sulla modalità di utilizzo dello stesso da parte del beneficiario, richiede alle autorità statistiche di rivalutare la classificazione statistica del Superbonus per gli interventi realizzati a partire dal 2024”.

A fini classificatori - prosegue ISTAT - rimane quindi dirimente e essenziale l’individuazione e la quantificazione degli interventi per i quali la cedibilità è un’opzione percorribile e quelli per i quali l’utilizzo diretto è l’unica possibilità. Senza una tale quantificazione non è possibile effettuare una valutazione ex ante della perdita attesa. In direzione di un più efficace monitoraggio ex ante della misura sembrano andare i nuovi obblighi informativi previsti dal DL 39/2024 che dovrebbero consentire di distinguere le varie tipologie di intervento su cui basare un’appropriata applicazione del criterio di classificazione, ma anche una più tempestiva valutazione dell’onere della misura posta a carico dello Stato”.

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