Realizzazione dehors: intervento di edilizia libera o nuova costruzione?
Il Consiglio di Stato ritorna sulla definizione di portico e sulle differenze con la pergotenda
La realizzazione di un dehors può essere considerata un’attività di edilizia libera o è necessario chiedere il permesso di costruire? Dipende dai materiali utilizzati e dal carattere di temporaneità o stabilità che la struttura presenta.
Realizzazione dehors e portici: edilizia libera o nuova costruzione?
A ricordarlo è il Consiglio di Stato, VI sez., con la sentenza n. 32/2022 inerente il ricorso contro un ordine di demolizione ingiunto da un’Amministrazione comunale per una struttura esterna a una caffetteria, qualificata come portico abusivo, costruito in assenza di titolo edilizio.
La questione nasce dal fatto che la proprietaria ha considerato la struttura come “pergotenda” e quindi come rientrante tra gli interventi di edilizia libera. Il Comune, invece, non è stato dello stesso avviso: dal sopralluogo effettuato, è stato rilevato che la struttura presentava pali in legno, tende elettriche avvolgibili, impianto di condizionamento e una superficie superiore al 20% della parte esistente. i fatto, tutti elementi che configuravano il manufatto come “portico” e non come “pergotenda”. In particolare, nella relazione era segnalato che la struttura non aveva le caratteristiche di “leggerezza” tipiche di una pergotenda o di altro elemento qualificabile come attività edilizia libera di cui al D.M. del 2 marzo 2018.
Il portico è una nuova costruzione? La sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha innanzitutto richiamato l’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico per l’Edilizia), che elenca le opere eseguibili senza alcun titolo abilitativo, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, ricordando che questo elenco è tassativo e nessuna delle voci che riporta è riconducibile alla struttura contestata.
In particolare, tra le opere rientranti in edilizia libera rientrano:
- a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. n. 380/2001;
- a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;
- b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
- e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale;
- e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, ((come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell'articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all'articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,)) da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
- e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Nessuna tra le voci elencate si adatta al manufatto realizzato dalla appellante: in particolare, con riferimento alla lettera e-bis), non si tratta di un’opera stagionale, non è facilmente smontabile ed è stata concepita e realizzata come opera permanente.
Questo approccio è confermato dal D.M. 2 marzo 2018, “Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del d. lgs. 222/2016, il quale individua tra le principali opere di edilizia libera, riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), singoli arredi (quali barbecue, fioriere, fontane, muretti, panche), giochi per bambini, pergolati di limitate dimensioni, ricoveri per animali domestici e da cortile, ripostigli per attrezzi, sbarre d’accesso, separatori, stalli per biciclette, elementi divisori e “tende, tende a pergola, pergotende, coperture leggere di arredo”; e tra le opere riconducibili all’art. 6, comma 1, lett. e-bis), i gazebo, gli stand fieristici, i servizi igienici mobili, elementi di esposizione vari, aree di parcheggio, tensostrutture, pressostrutture e assimilabili.
Cos'è una pergotenda
Riguardo alle pergotende, il Collegio precisa che si tratta di manufatti accomunati da fatto che creano degli ambienti simili ai pergolati, con la differenza che l’ombreggiatura è determinata da una tenda orizzontale, o lievemente inclinata, sostenuta da bracci mobili che si protendono da un edificio oppure da una struttura fissa, composta di pilastrini e da elementi orizzontali, comunque non adatta a portare carichi pesanti e tale da comportare un irrisorio impatto visivo.
Una struttura con pali di legno, tamponature perimetrali di chiusura e degli impianti elettrico e di climatizzazione non è quindi assimilabile a una pergotenda perché è una struttura che consente di utilizzare l’area anche come locale chiuso.
Il portico è pertinenza oppure no?
Palazzo Spada ha anche specificato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.6) del D.P.R. n. 380/2001, che individua le pertinenze come attività di edilizia libera, quando non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale, lo stesso criterio va usato per il portico.
Considerato che la struttura contestata supera la soglia del 20% e ha una copertura, essa non rientra tra gli interventi di edilizia libera ed è soggetta al regime delle nuove costruzioni, con necessità di verificare il rispetto dei parametri edilizi ed urbanistici.
Di conseguenza, dato che il portico realizzato rientra tra ne nuove costruzioni ed è stato fatto in assenza del titolo edilizio abilitativo, esso è abusivo: quindi, come confermato dal Consiglio di Stato, il Comune ne ha legittimamente ordinato la demolizione.
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