Demolizione opere abusive: assegnati i fondi ai Comuni
Il MIMS pubblica gli elenchi di opere ammesse al contributo per interventi di demolizione
Nell'ambito delle iniziative a tutela del territorio, Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ha assegnato i Fondi per la demolizione delle opere abusive a favore dei Comuni che hanno presentato istanza di contributo.
Fondi demolizione opere abusive: il MIMS assegna i contributi
Con il Decreto del 29 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2022, n. 33, recante "Assegnazione di contributi ai comuni per la realizzazione degli interventi di demolizione delle opere abusive", il MIMS ha quindi assegnato ai Comuni che ne hanno fatto richiesta, oltre 2 milioni di euro, destinati a interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, di cui all'art. 31 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e per i quali è stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti.
In particolare, il provvedimento, ai sensi dell’art. 3, comma 5, del decreto interministeriale n. 254 del 23 giugno 2020, ammette al contributo gli interventi di demolizione di opere abusive a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018 -Fondo demolizioni delle opere abusive ), contenuti in due elenchi distinti, allegati al decreto:
- Elenco A: interventi di demolizione ammessi, con un fondo totale che ammonta a 1.168.663,74 euro;
- Elenco B: interventi di demolizione ammessi con riserva di integrazione documentale. In questo caso, il fondo a disposizione è pari a 1.154.267,74 euro.
Il totale delle risorse messe a disposizione è quindi pari a circa 2,3 milioni di euro.
I fondi per demolizione opere abusive
Come disposto appunto dall’art. 3 del decreto interministeriale n. 254/2020, le somme assegnate ai comuni per ciascun intervento sono pari al 50% del costo totale dello stesso, indicato al momento della presentazione della domanda e risultante dal quadro tecnico economico.
Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento dei rifiuti derivanti dalle demolizioni. Il restante 50% è a carico del bilancio comunale o di eventuali fondi di cui i Comuni già dispongano.
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