Demolizione parziale abusi: legittima la sanzione pecuniaria

La demolizione di una parte soltanto delle opere abusive legittima l'irrogazione della sanzione prevista per l'inottemperanza

di Redazione tecnica - 14/02/2025

Il destinatario dell'ordine di demolizione non può decidere arbitrariamente se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell'unitarietà dell'abuso, sanzionato - e dunque da demolire - in ciascuna delle sue componenti.

Pertanto l'esecuzione parziale dell'ordinanza di demolizione lo espone alla sanzione prevista per mancata ottemperanza all'ordinanza stessa, non essendo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza.

Abusi edilizi: no alla demolizione parziale delle opere

A confermarlo è il TAR Lazio, con la sentenza del 3 febbraio 2025, n. 2386, respingendo il ricorso presentato dai proprietari di un immobile e dall’amministratrice del condominio sul quale insistevano gli abusi, destinatari della sanzione pecuniaria di 20mila euro ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), per mancata ottemperanza all'ordine di demolizione per opere realizzate in parte nell’immobile di proprietà e in parte sulle parti comuni.

Per i proprietari, l’irrogazione della sanzione nei loro confronti sarebbe stata ingiusta in quanto:

  • era afferente un’opera abusiva insistente su porzione di immobile condominiale, già realizzata al momento in cui avevano acquistato l’immobile;
  • avevano provveduto alla demolizione delle opere ricadenti nella loro disponibilità, motivo per cui il Comune, che dunque avrebbe dovuto sanzionare soltanto il Condominio;
  • l’Amministrazione avrebbe applicato un’ingiusta sanzione ad opere sanabili e di scarso rilievo, applicando un importo erroneo, commisurato alla disciplina prevista per gli immobili ad uso abitativo pur trattandosi di un piccolissimo manufatto e, peraltro, in violazione del principio di alternatività della sanzione della sanzione demolitoria e di quella pecuniaria, senza neanche richiedere parere agli enti preposti.

Sanzioni per abusi edilizi: hanno carattere reale

Tesi non condivisa dal giudice amministrativo: tenendo conto che parte delle opere è stata realizzata all’interno della loro proprietà, legittimamente,  la P.A. ha irrogato la sanzione nei loro confronti.

Preliminarmente il TAR ha specificato che, in materia di abusi edilizi, da una lettura del combinato disposto degli artt. 29 comma 1 e 31 comma 2 del d.P.R. 380 del 2001, si evince che il proprietario incolpevole, ancorché tenuto a prestare la sua collaborazione per la rimozione materiale dell'abuso in forza della sua relazione con la res, non può essere destinatario delle sanzioni pecuniarie previste nel Capo I del Titolo IV del medesimo testo normativo (tra le quali sia la sanzione pecuniaria semplice, prevista dall'art. 37 comma 1 del TUE, che quella sostitutiva di cui all'art. 33 comma 1 del medesimo TUE), dirette a colpire i responsabili dell'abuso così come in esso individuati.

Demolizione parziale abusi edilizi: è inottemperanza

Né rileva il fatto che i ricorrenti abbiano in seguito rimosso (in parte) le opere, comunicandolo al Comune. Non solo: il TAR ha specificato che:

  • la rimozione parziale è stata comunicata dopo che l’Amministrazione aveva già accertato l’inottemperanza, attività che non richiede alcun contraddittorio poiché si tratta di dare atto del non avvenuto ripristino delle condizioni dell'immobile come imposto dall'ordinanza di demolizione;
  • la demolizione non è stata totale e, dunque, non poteva ritenersi satisfattiva dell’ordine ricevuto.

L’Amministrazione, dunque, non poteva che adottare il provvedimento sanzionatorio: va infatti escluso che al destinatario dell'ordine di demolizione sia consentito selezionare se e quali delle opere rimuovere, stante il principio dell'unitarietà dell'abuso, sanzionato - e dunque da demolire - in ciascuna delle sue componenti: si tratta di una valutazione già operata dall'amministrazione procedente.

Pertanto l'esecuzione parziale dell'ordinanza di demolizione espone il destinatario alla sanzione prevista per mancata ottemperanza all'ordinanza stessa, non essendo al riguardo possibile distinguere tra parziale e totale inottemperanza.

Abusi in area vincolata: sì alla sanzione massima

Infine, l'entità della sanzione irrogata è corretta: l’area in cui ricadono gli abusi è gravata da vincolo paesaggistico ai sensi dell’art. 134, comma 1, lettera c) del d.Lgs. n. 42/2004, motivo per cui trova applicazione il combinato disposto degli articoli 27, comma 2, e 31, comma 4 bis, del Testo Unico Edilizia,secondo cui la determinazione della sanzione pecuniaria in area vincolata costituisce un atto vincolato anche con riferimento al suo ammontare che deve essere irrogato nella misura massima.

 

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