Demolizione e ricostruzione di immobili condonati: il Consiglio di Stato sulle volumetrie aggiuntive
La volumetria aggiuntiva condonata non rappresenta un diritto quesito o un "vantaggio" che il proprietario può fare rivalere in caso di indici edificatori minori
Condono edilizio: perché non è un "diritto quesito"
Il PUG oltretutto non impone la demolizione delle volumetrie esistenti, corrispondenti ad un immobile condonato, ma si limita a prevedere che, in caso di intervento di demolizione e ricostruzione su di esso, il proprietario possa usufruire semplicemente dell’indice assegnato alla zona, senza alcun “vantaggio” derivante dalla pregressa sanatoria che ha legittimato in via eccezionale l’immobile esistente in un dato momento storico, non consentendo, però, la “prenotazione” per il futuro di volumetrie maggiori rispetto alla disciplina urbanistico-edilizia vigente in via ordinaria.
Del resto, il condono è un istituto eccezionale, che giustifica l’esercizio del potere discrezionale pianificatore in esame.
Da qui, l’assenza di qualsiasi ingiusta lesione dei “diritti quesiti” del ricorrente, il cui caso non rientra, del resto, tra quelli per i quali la giurisprudenza ritiene necessario un surplus di motivazione quali:
- il superamento degli standard minimi;
- la presenza di una convenzione di lottizzazione o di un accordo equivalente, valido ed efficace;
- giudicato di annullamento di diniego di permesso di costruire o di silenzio inadempimento sulla relativa istanza;
- destinazione di un fondo totalmente intercluso a zona agricola.
Nel respingere l'appello, il Consiglio di Stato ha concluos evidenziano anche come nella nuova regolamentazione urbanistico-edilizia recata dal PUG non vi fosse alcun profilo espropriativo, manifesto o “velato”, così come qualsiasi violazione della disciplina CEDU sulla tutela del diritto di proprietà.
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