Demolizione e ricostruzione: qualificazione e legittimazione dell’intervento edilizio
Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato entra nel merito delle condizioni per qualificare e legittimare un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia
Negli ultimi anni, il legislatore è intervenuto ripetutamente per ridefinire il concetto di ristrutturazione edilizia, contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Ristrutturazione edilizia e demoricostruzione: interviene il Consiglio di Stato
Tra le modifiche più significative vi è l’estensione della categoria agli interventi di demolizione e ricostruzione, anche in caso di edifici crollati o demoliti, purché ne sia accertata la preesistente consistenza. Un cambiamento finalizzato a favorire la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, semplificando gli interventi di recupero, che va letto e interpretato ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 3, che chiarisce il rapporto tra questa definizione e le normative locali. Pur affermando la prevalenza delle definizioni di interventi edilizi sugli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi, tale disposizione lascia spazio a normative speciali, come quelle di tutela ambientale, che possono imporre limiti ulteriori.
Un esempio concreto è fornito da una recente pronuncia del Consiglio di Stato (sentenza 16 settembre 2024, n. 7594), che ha approfondito il rapporto tra normativa generale e regolamenti locali.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 16 settembre 2024, n. 7594IL NOTIZIOMETRO