Demolizione e ricostruzione: qualificazione e legittimazione dell’intervento edilizio

Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato entra nel merito delle condizioni per qualificare e legittimare un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia

di Gianluca Oreto - 20/11/2024

Il caso oggetto della sentenza del Consiglio di Stato

Il rapporto tra i due commi è oggetto della sentenza del Consiglio di Stato n. 7594/2024 resa in riferimento ad una richiesta di censimento dei resti di un fabbricato nell’elenco dei ruderi presenti nell’area di protezione di un Parco naturale regionale sottoposto ad apposito regolamento.

In particolare, le norme di attuazione del Piano del Parco prevedono il censimento del patrimonio edilizio esistente e demandano ad apposito regolamento l’individuazione dei casi in cui è possibile la ricostruzione dei ruderi, a condizione che sussistano i muri perimetrali in misura almeno pari ad un terzo della struttura preesistente.

Dalla richiesta di censimento del privato, dunque, il Consiglio dell’Ente Parco ha espresso parere favorevole all’inserimento dei resti nell’elenco dei ruderi di cui all’allegato “C” del Regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio “con la notazione che lo stesso rudere non potrà comunque essere ricostruito in quanto non risultano visibili i muri perimetrali con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria preesistente”.

Parere portato prima al giudizio del Tribunale Amministrativo Regionale e poi del Consiglio di Stato.

Tralasciando l’esito della sentenza circa la legittimità dell’Ente di inserire una “annotazione”, molto interessante è l’interpretazione fornita in merito alla definizione di ristrutturazione edilizia esistente e le disposizioni speciali contenute nelle norme tecniche di attuazione e nel regolamento per la riqualificazione del patrimonio edilizio del parco, le quali prescrivono che per poter ricostruire, nell’ambito di un intervento sull’esistente, un rudere “occorre che risultino ancora visibili i muri perimetrali con una consistenza pari ad almeno 1/3 della struttura muraria ipotizzata preesistente”.

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