Demolizione e ricostruzione: qualificazione e legittimazione dell’intervento edilizio
Un’interessante sentenza del Consiglio di Stato entra nel merito delle condizioni per qualificare e legittimare un intervento di demolizione e ricostruzione come ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione edilizia tra norme urbanistiche e speciali
Su questo argomento il Consiglio di Stato ha condiviso il giudizio del TAR che ha rilevato il carattere speciale – e come tale non cedevole - della normativa applicata dall’Ente Parco rispetto a quella generale contenuta nel Testo Unico Edilizia.
In particolare, è stato osservato che le modifiche intervenute hanno inciso sul concetto normativo di ristrutturazione edilizia che, secondo l’interpretazione corrente, postulava la preesistenza di un organismo dotato di mura perimetrali, strutture orizzontali e copertura.
Ad oggi, la nuova definizione consente di porre in essere interventi di ristrutturazione edilizia anche sui ruderi, a condizione che il proprietario sia in grado di dimostrarne la consistenza originaria.
Ciò non implica, però, che i ruderi siano suscettibili di ricostruzione a prescindere dalle previsioni della disciplina urbanistica di zona né fa venir meno la potestà del pianificatore di operare scelte che, alla luce del peculiare contesto territoriale dell’area di protezione, escludono interventi volti al ricupero di strutture edilizie ormai non più riconoscibili.
Infatti, mentre il legislatore ha operato sul piano definitorio generale, dilatando la categoria della ristrutturazione edilizia, la disciplina dell’Ente Parco, che si colloca su un piano del tutto diverso, seleziona gli interventi ammissibili avendo riguardo, non alla loro qualificazione giuridica (ristrutturazione o nuova costruzione), ma all’entità della struttura muraria “superstite”.
Tale selezione costituisce frutto di una precisa scelta intesa alla conservazione delle caratteristiche paesaggistiche del territorio protetto, in coerenza con le finalità statutarie dell’Ente Parco, cui non può essere opposto il sopravvenuto ampliamento in termini generali dei confini della ristrutturazione edilizia.
Con tale motivazione l’appello è stato respinto.
Documenti Allegati
Sentenza Consiglio di Stato 16 settembre 2024, n. 7594IL NOTIZIOMETRO