Deposito progetti e autorizzazioni in zona sismica: le indicazioni dal Genio Civile in Sicilia

Un'importante circolare ricorda gli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica per lavori pubblici in vigenza del nuovo Codice Appalti

di Redazione tecnica - 06/09/2024

Dopo le numerose richieste pervenute, l'Ufficio del Genio Civile della Regione Siciliana ha fornito in una Circolare delle nuove importanti indicazioni in merito alle procedure di deposito ed autorizzazione, e di denuncia dei lavori per le costruzioni in zona sismica relative a lavori pubblici, ai sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 (c.d. "Nuovo Codice Appalti").

Lavori pubblici in zona sismica: indicazioni sul deposito dei progetti 

La normativa del nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ha infatti introdotto una diversa modalità per il deposito e l’autorizzazione di progetti strutturali relativi ad Opere Pubbliche, prescrivendo quanto segue: “La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell’avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del Genio Civile. I progetti, corredati della attestazione dell’avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l’Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” (AINOP).

Ne deriva che, per tutte le opere pubbliche le cui procedure di affidamento siano state avviate a partire dal 1° luglio 2023, tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all’ufficio del Genio Civile, saranno assolti a seguito dell’esito positivo sull’attività di verifica del progetto, che dovrà essere depositato nella specifica sezione dell’AINOP - Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche del MIT.

La norma quindi estende a tutte le opere pubbliche soggette al Codice il regime procedurale semplificato già previsto per i lavori pubblici di interesse statale o ad essi equiparati, ai sensi dell'art. 10, comma 7 bis, del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020.

Il disposto riguarda gli adempimenti previsti in materia di costruzioni in zona sismica, in attuazione delle previsioni degli artt. 93 “Denuncia dei lavori e presentazione progetti di costruzioni in zone sismiche” e 94 “Autorizzazione per l’inizio dei lavori” del d.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), recepiti con gli articoli tt. 11 e 13 della L.R. Sicilia n. 19/2018) e dell’art. 65 dello stesso d.P.R. 380/2001 sulla “Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Le differenze tra le procedure in vigenza del nuovo o del vecchio Codice

Sul regime transitorio definito dal D.Lgs. n. 36/2023, il Genio Civile ricorda che ai sensi dell’art. 226, comma 2 continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni normative:

  • alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si è indetta la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice ha acquisito efficacia (1° luglio 2023);
  • in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure e ai contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice ha acquisito efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte.

Ne deriva che:

  • nel caso di applicazione della nuova disciplina sulla verifica della progettazione, per i lavori pubblici soggetti al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 36/2023, le Strutture Tecniche competenti in materia sismica (Genio Civile) non rilasceranno più autorizzazioni sismiche né accetteranno depositi di progetti o depositi della denuncia dei lavori;
  • nel caso di interventi per i quali la verifica del progetto ricada ancora sotto il regime di cui al D. Lgs. 50/2016, valgono le precedenti modalità di deposito strutturale presso le strutture tecniche competenti. In sede di conferenza di servizi l’Ufficio del Genio Civile rilascerà, se richiesto, parere di fattibilità sismica ai sensi della Direttiva Assessoriale 1074/SD/2003, fermo restando che congiuntamente alla richiesta, formulata dal RUP, dovranno essere allegati gli elaborati di calcolo e gli esecutivi.
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