Determina a contrarre e decisione a contrarre: il ruolo del RUP
Quali limiti e responsabilità impone il nuovo Codice dei Contratti Pubblici a quello che adesso si chiama il Responsabile Unico di Progetto? Ecco i chiarimenti del MIT
Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ha cambiato la prospettiva sul ruolo del RUP ampliandola notevolmente, rispetto a compiti e funzioni, già a cominciare dalla definizione, diventata da Respondabile Unico del Procedimento a Responsabile Unico di Progetto come previsto dall’art. 15 del d.Lgs. n. 36/2023.
Nuovo codice appalti e ruolo del RUP: chiarimenti dal MIT
Un ruolo con maggiori responsabilità che si manifesta già al comma 1, il quale prevede che “nel primo atto di avvio dell’intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell’interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l’esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice” e al comma 5 per cui “ll RUP assicura il completamento dell’intervento pubblico nei termini previsti e nel rispetto degli obiettivi connessi al suo incarico, svolgendo tutte le attività indicate nell’allegato I.2, o che siano comunque necessarie, ove non di competenza di altri organi. In sede di prima applicazione del codice, l’allegato I.2 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice.”
L’applicazione della nuova normativa ha comunque sollevato non pochi dubbi nelle stazioni appaltanti sui limiti di competenze, per esempio nel caso della predisposizione degli atti relativi all’avvio di una procedura concorsuale. Ne è esempio il parere del MIT del 26 giugno 2023, n. 2077, con il quale il supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici ha fornito chiarimenti sulla possibilità per il RUP di firmare la decisione a contrarre.
Nello specifico, nel quesito posto al Ministero delle Infrastrutture è stato sottolineato come l’art. 17, comma 1 del Codice prevede che “Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. Sostanzialmente l’atto esprime la decisione del titolare del potere di spesa, non solo di attuare l’intervento, ma di attuarlo in un certo modo, con certe regole, con certe deroghe (laddove possibile) che occorrerà, proprio in coerenza con la responsabilità di chi agisce, chiaramente motivare/giustificare. L’art. 6, comma 2, lett. g) dell’Allegato I.2 - Attività del RUP, stabilisce invece che il RUP “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”. In questa prospettiva sembrerebbe che, con la decisione di contrarre, il soggetto competente titolare del potere di spesa esterna la volontà della stazione appaltante e individua le modalità attraverso cui deve avvenire l'affidamento nominando il RUP, mentre con un successivo atto il RUP stabilisce i sistemi di affidamento, la tipologia del contratto e i criteri di aggiudicazione.
Nomina del RUP: atto precedente alla procedura di affidamento
Secondo il supporto giuridico, dalla lettura dell’art. 15, comma 1 e dell’art. 17, comma 1, insieme alla Relazione del Consiglio di Stato di accompagnamento al Codice (cfr. pag. 31: “si tratta del responsabile di una serie di “fasi” preordinate alla realizzazione di un “progetto”, o un “intervento pubblico” (fasi per il cui espletamento si potrà prevedere, come si dirà, la nomina di un “responsabile di fase”, a sostegno dell’attività del RUP)”), le SA procedono alla nomina del RUP con il primo atto di avvio dell’intervento pubblico, che va distinto dal primo atto della procedura di affidamento del contratto di cui all’art. 17.
Non sembrerebbero sovrapponibili i concetti di “procedura di affidamento” e di “intervento pubblico”, motivo per cui la nomina del RUP potrebbe avvenire con atto diverso dalla decisione di contrarre. Si tratta di una soluzione,che trova conferma nella considerazione per cui, nel Codice, è previsto un soggetto responsabile di una pluralità di procedimenti, relativi alle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi da realizzarsi mediante i contratti pubblici.
Infine, il RUP, esercitando i propri poteri decisionali nelle diverse fasi della realizzazione dell’intervento pubblico (cfr. pag. 34 della Relazione illustrativa del Consiglio di Stato), ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. g), dell’All. I.2, “decide i sistemi di affidamento dei lavori, servizi e forniture, la tipologia di contratto da stipulare, il criterio di aggiudicazione da adottare”.
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