Detrazioni dei bonus edilizi e dichiarazioni precompilate
Un alert dell’Agenzia delle Entrate avvisa i contribuenti sulla presenza di importi non detraibili
Dal 2 maggio 2023 le dichiarazioni già compilate dall’Agenzia delle Entrate potranno essere consultate, mentre da giovedì 11 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.
Precompilata 2023: come accedere
Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata tramite Spid, Carta d’identità elettronica (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns). In linea generale, il 730 precompilato è predisposto per i contribuenti che hanno percepito, per l’anno d’imposta precedente, redditi di lavoro dipendente e assimilati. Nella dichiarazione precompilata saranno disponibili, tra gli altri, i seguenti documenti:
- Certificazioni uniche rilasciate dai datori di lavoro o da soggetti con partita iva che hanno ricevuto prestazioni professionali o occasionali;
- Dati relativi alle modifiche sugli immobili ceduti o acquistati;
- Spese mediche e spese specialistiche;
- Interessi su mutui per l’abitazione principale;
- Oneri previdenziali;
- Spese scolastiche;
- Spese per ristrutturazioni edilizie.
Tutti questi documenti risultano elaborati dall’Agenzia delle Entrate grazie all’invio obbligatorio da parte dei soggetti coinvolti (imprese di assicurazioni, enti previdenziali, amministratori di condominio, e così via) entro il 31 marzo 2023.
Attenzione ai bonus edilizi
Con la conversione in legge del D.L. 11/2023 (c.d. “blocca Cessioni) c’è la possibilità di cedere i crediti maturati sugli interventi edilizi anche oltre la scadenza del 31 marzo 2023 utilizzando l’istituto giuridico della “remissione in bonis”. In questo caso, l’Agenzia delle Entrate non poteva sapere, alla data del 31 marzo 2023, che il contribuente ha deciso o deciderà di cedere i crediti maturati a suo favore.
Per questo motivo, il contribuente che ha deciso di utilizzare la dichiarazione precompilata e ha ceduto dopo il 31 marzo 2023 i suoi crediti o lo farà nei prossimi mesi entro i termini ammessi, dovrà avere cura a non considerare gli importi inseriti nella precompilata dall’Agenzia delle Entrate perché non saranno più detraibili. Se la correzione non sarà fatta, il contribuente si porterà in detrazione dall’imposta crediti non ammessi perché ceduti ad altri soggetti e che saranno utilizzati in compensazione da questi.
Questo vale sia per le spese condominiali che derivano dalle comunicazioni fatte dagli amministratori di condominio, sia per le spese sostenute sulle abitazioni esclusive del contribuente pagate con bonifico parlante.
Esempio di un possibile caso di doppia detrazione
Il Sig. Verdi ha effettuato nel 2022 degli interventi di efficientamento energetico per 30.000 euro detraibili al 65%. Pertanto, potrà portare in detrazione 19.500 euro in dieci anni. Poiché i pagamenti sono stati effettuati con bonifico bancario parlante, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate ha elaborato i dati ed inserito nella dichiarazione precompilata del Sig. Verdi l’importo di 1.950 euro come onere detraibile per l’anno 2022.
Il Sig. Verdi, in verità, aveva già deciso nel 2022 di cedere il credito ad un istituto di credito, ma fino al 31 marzo 2023 non ha potuto sottoscrivere il contratto di cessione. Ad aprile 2023, però, la banca ha chiamato il Sig. Verdi per la firma del contratto ed egli ha accettato. Pagando la sanzione di 250 euro, potrà ben presto rientrare prima dei dieci anni di buona parte delle 19.500 euro di credito d’imposta.
Nel mese di giugno, il Sig. Verdi si accinge a controllare la sua dichiarazione precompilata e non si accorge della quota di 1.950 euro già inserita tra gli oneri detraibili, inviando ignaro dell’errore la dichiarazione.
Due anni dopo, il Sig. Verdi riceve un avviso di irregolarità della sua dichiarazione per aver portato in detrazione la quota dell’ecobonus e, purtroppo, dovrà restituire le 1.950 euro, maggiorato della sanzione e degli interessi.
La corretta imputazione delle detrazioni dei bonus edilizi
Per completezza, si ricorda che i bonus maturati sugli interventi edilizi spettano al contribuente in presenza di lavori effettivamente realizzati e terminati e di tutta la documentazione richiesta dalle rispettive leggi. Nel caso in cui gli interventi non fossero ancora terminati al momento della detrazione, quest’ultima è ammessa ma la verifica della conclusione dei lavori sarà effettuata dai verificatori dell’Agenzia delle Entrate entro i termini di legge. Infatti, condizione di spettanza delle detrazioni resta, in ogni caso, la conclusione dei lavori, che obbligatoriamente dovranno essere completati per impedire il recupero delle detrazioni nel frattempo fruite.
Ad esclusione di tutti i crediti ceduti a terzi o non pagati perché scontati in fattura, nella dichiarazione Mod. Redditi/2023 o Mod. 730/2023 saranno riportate la prima rata delle spese sostenute nell’anno 2022 e/o le rate delle spese degli anni precedenti (quella più remota è riferita alle spese sostenute nel 2013 per cui si detrarrà l’ultima di dieci rate).
Con particolare riferimento al Superbonus, nella dichiarazione dei redditi di quest’anno si potranno riportare:
- la terza rata di cinque per spese 2020;
- la seconda rata di cinque per spese 2021;
- la prima rata di quattro per spese 2022.
Chi nel 2022 ha avuto la possibilità di cedere le rate residue dopo aver detratto nei precedenti anni la prima o la seconda rata del superbonus, non dovrà riportare più nulla. Vale la stessa regola per coloro che hanno ceduto rate residue di crediti relativi ad altri bonus cedibili (sismabonus, bonus casa, ecobonus, bonus facciate).
Per chi vorrà detrarre le spese del 2022 in dieci anni, ai sensi dell’art. 119, comma 8-quinquies, Decreto Legge 34/2020, non dovrà inserire nulla nella dichiarazione dei redditi e cominciare a detrarre la prima rata nella dichiarazione dei redditi da compilare il prossimo anno e per i nove anni successivi.
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