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Detrazioni Superbonus: visto di conformità necessario ogni anno

Il visto di conformità si rilascia per ogni annualità di spese da portare in detrazione. Ecco cosa occorre fare entro il 31 ottobre

di Luciano Ficarelli - 29/10/2024

Il 31 ottobre scade il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi per il 2023 e molti operatori hanno il dubbio se apporre il visto di conformità anche per le spese agevolate con il Superbonus sostenute nel 2022, vale a dire sulla seconda rata delle quattro previste.

Detrazioni Superbonus: il visto di conformità va rilasciato per ogni annualità

Secondo la circolare dell’Agenzia delle Entrate del 19 giugno 2023, n. 14/E, il rilascio del visto di conformità, in relazione a spese suddivise in più anni, deve essere effettuato ad ogni utilizzo della rata dell’onere ai fini del riconoscimento della spesa.

Con riferimento al Superbonus, il comma 11 dell’art. 119 del decreto-legge 19 maggio 2020 stabilisce che, in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, il contribuente richiede il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta.

Tenuto anche conto dell’opzione prevista dal D.L. 11/2023 in base al quale le spese sostenute nel 2022 si possono “spalmare” in dieci annualità a partire dalla dichiarazione dei redditi per il 2023, Mod. Redditi PF/2024, nel corso degli anni a seguire potrà capitare di cambiare l’intermediario abilitato all’invio della propria dichiarazione che ha vistato le spese e inviato la dichiarazione relativa alla prima annualità.

Al riguardo la Circolare 14/2023 precisa che il contribuente, il quale intenda fruire della detrazione relativa al Superbonus nella dichiarazione dei redditi e per la medesima dichiarazione non sussista l’obbligo di apposizione del visto sull’intera dichiarazione può avvalersi, per la trasmissione telematica della dichiarazione, di un soggetto a tal fine abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per il Superbonus. Sarà cura del contribuente conservare la documentazione riguardante il predetto visto, da esibire in caso di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Blocco cessioni: come recuperare le spese con le detrazioni

Dopo il decreto 39/2024 che ha sancito la fine dell’utilizzo delle opzioni di cessione e di sconto in fattura di cui all’art. 121 del D.L. 34/2020, l’unica possibilità per i committenti dei lavori agevolati con il superbonus per il recupero delle spese sostenute è quella della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Per cui, potrà capitare che ci siano molti casi in cui le opzioni non siano più utilizzabili perché, ad esempio, non ci sono stati pagamenti di fatture al 30 marzo 2024 per interventi realizzati oppure i lavori sono iniziati dopo il 30 marzo 2024 se non addirittura nel 2025.

In tutti questi casi, la detrazione in dichiarazione sarà spalmata obbligatoriamente in dieci anni e, se la dichiarazione dei redditi sarà inviata in modalità diversa da quella precompilata, ci sarà l’obbligo del visto di conformità per tutte le annualità fino all’ultima prevista nella dichiarazione dei redditi Modello PF/2035 nel caso di spese sostenute nel 2025.

A cura di dott. Luciano Ficarelli
Dottore Commercialista
https://www.professionistiintegrati.net/
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità

 

 

 

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