Diagnosi energetiche: pubblicato l'elenco ENEA con gli interventi di efficientamento
L'elenco è destinato alle imprese energivore per l'assolvimento degli obblighi previsti dal D.L. n. 131/2023 sul possesso di diagnosi energetica
Arriva da ENEA l’elenco delle tipologie di interventi di efficienza energetica che possono essere utilizzate per formulare proposte da riportare nel rapporto di diagnosi energetica delle imprese energivore, ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 131/2023.
Interventi di efficienza energetica: l'elenco ENEA per le diagnosi energetiche
L’elenco, che verrà aggiornato ogni 2 anni, è costituito dalle due tabelle, A1 e A2:
- la tabella A1 contiene un elenco non esaustivo di interventi per area o famiglia omogenea (interventi relativi ad aria compressa, a centrale termica, a climatizzazione, etc.) e per sotto area specifica;
- la tabella A2 invece approfondisce gli interventi relativi alle linee produttive, contenenti la tipologia di intervento e il relativo codice ATECO potenzialmente interessato dall'intervento.
Come specifica ENEA, l'elenco dei codici ATECO è stato desunto dall'analisi delle diagnosi pervenute ad ENEA nel periodo dicembre 2019-dicembre 2023 e non è esaustivo, motivo per cui l'intervento può quindi essere considerato anche per altri codici ATECO.
Imprese energivore: obbligo di diagnosi energetica
La pubblicazione dell'elenco è stata prevista dal decreto del MASE del 10 luglio 2024, n. 256, che ha disciplinato le modalità e i criteri per il soddisfacimento delle condizioni e per l’assolvimento degli obblighi di cui all’articolo 3, commi 5, 6 e 8, del D.L. 131/2023, recante “Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio” da parte delle imprese energivore, nonché per lo svolgimento dei controlli da parte di ENEA, GSE e ISPRA, comprese le condizioni per la revoca totale o parziale delle agevolazioni.
In particolare, ’impresa energivora, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione all’Elenco energivori, dichiara di essere titolare di una diagnosi energetica in corso di validità ovvero di aver adottato un sistema di gestione dell’energia conforme alla norma ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione, includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014, riferita ad un intero sito produttivo.
Nel rapporto di diagnosi possono quindi essere formulate delle proposte di intervento di efficienza energetica tra quelli contenuti nell’elenco pubblicato adesso da ENEA.
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