Digitalizzazione appalti: le novità nel Codice dei Contratti 2023

Tra le maggiori sfide e innovazioni riposte nel nuovo Codice appalti, c'è la spinta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici. Sul tema è intervenuta anche l'ANAC

di Redazione tecnica - 02/05/2023

La spinta alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici è considerata come una grande innovazione ed è stata inserita tra i principali obiettivi posti con la riforma del Codice degli Appalti, anche dal PNRR.

Digitalizzazione contratti pubblici: il focus di ANAC sul nuovo Codice Appalti

Sul tema è intervenuta anche l'ANAC, tra i protagonisti di questa vera e propria rivoluzione nel settore dei lavori pubblici, ricordando come per la prima volta un’intera sezione del Codice sia dedicata proprio alla digitalizzazione (artt. 19-36 del d.Lgs n. 36/2023).

In particolare, spiega l’Autorità, con il nuovo Codice viene recepita l’esigenza di definire come digitalizzare le procedure relative a tutti gli appalti pubblici e alle e concessioni come stabilire i requisiti di interoperabilità e interconnettività, emtrambe esigenze rientranti tra gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza.

Le norme sulla digitalizzazione

Guardando nel dettaglio alle norme, esse stabiliscono i principi e i diritti digitali sottesi alla partecipazione alle gare pubbliche, tra cui quello dell’unicità dell’invio sancito dall’art. 19, per cui ciascun dato deve essere fornito dal suo possessore una sola volta a un solo sistema informativo.

Inoltre, sulla base di quanto previsto dal Codice di amministrazione digitale (CAD, d.lgs. 82/2005), viene costituito il sistema di approvvigionamento digitale (e-procurement), composto da piattaforme telematiche “certificate”, che assicurano l’interoperabilità dei servizi svolti (articolo 22) e la confluenza delle informazioni sulla BDNCP, ovvero la Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell’Anac. A essa sono connessi alcuni obblighi informativi. Come spiega l’Autorità, tutte le gare transitano attraverso le piattaforme abilitate, pertanto le stazioni appaltanti non dotate di una propria piattaforma devono avvalersi di quelle messe a disposizione da altre stazioni appaltanti (articolo 25).

All’art. 24 si parla invece del FVOE, il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (articolo 24), utilizzato per accertare, in capo agli operatori economici, il possesso dei requisiti generali (articoli 94 e 95) e speciali (articolo 99 del Codice).

Secondo quanto invece previsto dagli artt- 27 e 28, ad Anac viene affidata la pubblicità legale degli atti, riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati. Tutte le comunicazioni e gli scambi d’informazione devono avvenire mediante le piattaforme dell’ecosistema nazionale sui contratti pubblici, mentre l’utilizzo del domicilio digitale è consentito solo per quanto non previsto dalle norme.

 

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