Digitalizzazione appalti: le nuove FAQ di ANAC
Pubblicate oltre 30 nuove FAQ su digitalizzazione appalti, banca dati nazionale dei contratti pubblici, piattaforme certificate, acquisizione CIG, FVOE e pubblicità legale
BDNCP - Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici
D. Quali fasi di un appalto/concessione devono essere obbligatoriamente gestiti per il tramite delle piattaforme di approvvigionamento digitali certificate?
R. Tutte le fasi (programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione) devono essere gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Le piattaforme possono ottenere la certificazione per una o più fasi del ciclo di vita del contratto, e la stazione appaltante o l’ente concedente può utilizzare una o più piattaforme nell’ambito della gestione del ciclo di vita del medesimo contratto.
D. Quali sono i casi di sola tracciabilità individuati nell’aggiornamento della determina n. 4/2011 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, per i quali ai sensi della delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 è possibile utilizzare l’interfaccia WEB messa a disposizione mediante la PCP per l’acquisizione del CIG?
R. Si ricorda che l’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 prevede che gli obblighi di tracciabilità si applicano oltre ai soggetti individuati dal Codice, che per le procedure di affidamento e di esecuzione devono utilizzare le piattaforme di approvvigionamento certificate, ai «concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici». Con la delibera n. 585 del 19 dicembre 2023, alla quale si rimanda, l’Autorità ha provveduto ad aggiornare la determina n. 4/2011 e a individuare le ulteriori ipotesi rispetto a quelle disciplinate dal Codice per le quali è necessaria l’acquisizione del CIG, che può essere effettuata mediante interfaccia WEB.
Per le fattispecie di seguito indicate si può procedere tramite interfaccia WEB, fermo restando che, in caso di dubbio, fa fede quanto contenuto nella citata delibera:
- 1) presenza di disposizioni speciali che impongono la tracciabilità dei relativi flussi finanziari, come previsto, ad esempio, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15/9/2021 per i contratti finanziati con le risorse del PNRR;
- 2) affidamenti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- 3) pagamenti che, nell’ambito di “appalti pubblici di servizi aggiudicati da una stazione appaltante a un ente che sia una stazione appaltante o a un'associazione di stazioni appaltanti in base a un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtù di disposizioni legislative o regolamentari o di disposizioni amministrative pubblicate che siano compatibili con il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”, siano eventualmente eseguiti in favore di soggetti terzi, al di fuori del perimetro pubblico, come nel caso di subappalti e subaffidamenti in favore di soggetti privati;
- 4) acquisizione di materiali o di beni, e gli affitti o noli, nello svolgimento di prestazioni di lavori, servizi e forniture tramite amministrazione diretta;
- 5) istituti disciplinati dagli articoli 55-58 del codice del terzo settore, che rappresentano fattispecie estranee rispetto al codice dei contratti pubblici;
- 6) prestazioni di servizi sociali e socio-sanitari erogate in regime di accreditamento secondo le disposizioni nazionali e regionali in materia;
- 7) concessioni di beni demaniali, quando, al di là del nomen iuris, sia individuabile una prevalenza della componente di servizi.
In ogni caso, è possibile acquisire il CIG tramite interfaccia WEB in tutti i casi in cui sussiste un obbligo di tracciabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 (quindi quando c'è passaggio di denaro pubblico collegato all'esecuzione di lavori, servizi e forniture pubblici) ma la fattispecie non rientra nell’ambito di applicazione del Codice (ad esempio, appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in misura superiore al 50% da amministrazioni aggiudicatrici), oppure non vi è l'obbligo di utilizzare le piattaforme.
D. Le stazioni appaltanti che hanno dichiarato di essere esonerate dalla qualificazione ai sensi dell'art. 62, comma 17, del D.Lgs. 36/2023, devono dichiarare la disponibilità di una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata entro il 31/1/2024?
R. No, non è prevista la comunicazione della disponibilità della piattaforma digitale di approvvigionamento da parte dei soggetti che hanno dichiarato di essere esonerati dalla qualificazione, fermi restando gli obblighi di utilizzo previsti dal d.lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti).
D. Quali contratti hanno l'obbligo di acquisizione del codice CIG per l'assolvimento degli obblighi comunicativi verso l'Autorità?
R. È necessaria l'acquisizione del CIG per tutti i contratti di appalto o di concessione, inclusi gli affidamenti diretti, nei settori ordinari e speciali, di qualsiasi importo, secondo quanto riportato nella Delibera ANAC n. 261 del 20/06/2023. Per i contratti estranei ed esclusi dall'applicazione del codice si applicano le indicazioni contenute nella Delibera n. 584 del 19/12/2023.
D. Con riferimento all'art. 7.2 della delibera 262/2023 "Anagrafe degli operatori economici" che espressamente recita "Gli operatori economici di cui al punto 7.1 si iscrivono all’Anagrafe utilizzando i servizi resi disponibili dall’ANAC", si chiede quali siano i servizi cui la norma si riferisce e quali siano le modalità operative di iscrizione.
R. L'Anagrafe degli operatori economici di cui all'articolo 31 del codice non è ancora operativa. Con successivo provvedimento dell'Autorità, all'esito della piena interoperabilità con i servizi offerti dal Registro delle imprese, sarà regolato il relativo funzionamento.
D. In quali casi il fornitore è obbligato a pagare l'imposta di bollo di € 16,00 per gli acquisti che avvengono tramite piattaforma MEPA, ed in base a quale riferimento normativo?La stazione appaltante è tenuta al controllo dell'avvenuto pagamento?
R. In caso di acquisti tramite piattaforma MEPA l'imposta di bollo è assolta secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 96/2013. In particolare, in caso di RDO l'imposta è dovuta soltanto dall'offerente la cui offerta sia accettata dall'Amministrazione. Infatti, come confermato dalla Risposta dell'Agenzia delle Entrate n. 7/2021, l'imposta di bollo è dovuta da tutti i partecipanti ad una procedura aperta, mentre non è dovuta in caso di partecipazione ad una procedura negoziata e di manifestazione di interesse a valle di un'indagine di mercato. La stazione appaltante è tenuta a controllare l'assolvimento dell'imposta.
D. Che cosa devono fare i responsabili del procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e per la fase di affidamento, per operare in BDNCP?
R. I Responsabili del procedimento possono operare in BDNCP previa profilazione. La profilazione può avvenire soltanto dopo che il Responsabile di progetto abbia provveduto all'apertura dell'appalto e all'inserimento dei nominativi dei soggetti eventualmente nominati responsabili del procedimento per la specifica procedura. Eventuali preclusioni alla possibilità di detti soggetti di operare sulle piattaforme di approvvigionamento digitale devono essere risolte rivolgendosi al gestore della piattaforma.
IL NOTIZIOMETRO