Direzione lavori: il TAR sul riparto di competenze tra architetti e ingegneri
Non possono essere affidate a un architetto progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile, come previsto dal r.d. n. 2537/1925
Tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.
Servizi tecnici: il riparto di competenze tra architetti e ingegneri
A ribadirlo è il TAR Lazio con la sentenza del 28 giugno 2024, n. 13057, con cui ha confermato alcuni importanti principi - e un consolidato orientamento giurisprudenziale - in materia di affidamento di servizi tecnici.
La questione riguarda l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione lavori per opere viarie, affidate a un RTI che aveva proposto quale direttore dei lavori un ingegnere idraulico, in violazione, secondo il ricorrente, del Disciplinare e del Capitolato tecnico, che avrebbero ascritto il ruolo a un architetto. Allo stesso tempo, l’aggiudicataria ha invece proposto ricorso incidentale impugnando il bando di gara, laddove affidava appunto a un architetto un incarico che invece era strettamente di competenza di un ingegnere.
Il Capitolato prevedeva espressamente, nell’ambito delle figure minime necessarie dell’Ufficio Direzione Lavori, che “L’operatore economico deve, inoltre, indicare la persona fisica, con qualifica di Architetto (ai sensi del R.D. 2537 del 1925, art. 52), che ricoprirà l’incarico di Direttore dei Lavori”, precisando che “la qualifica di Architetto è necessaria, poiché le lavorazioni oggetto di progettazione, visto il contesto delle lavorazioni, potrebbero insistere su beni soggetti ai vincoli di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.
Spiega il TAR che effettivamente è stata disapplicata la previsione del disciplinare affidando la direzione dei lavori ad un ingegnere, ma in realtà la SA, come correttamente rilevato dall’aggiudicatario ricorrente incidentale, avrebbe dovuto annullare d’ufficio le prescrizioni della lex specialis ritenute difformi rispetto alla legislazione nazionale di settore.
Il Capitolato era assolutamente chiaro ed inequivoco nel richiedere, sia pure non a pena di esclusione, in riferimento specifico alla direzione lavori, un “Direttore lavori, rappresentato da una figura professionale di Architetto o Architetto Paesaggista abilitato e iscritto all’Albo sez. “A”.
Nel momento in cui l’applicazione letterale di tale prescrizione non è stata ritenuta dalla Stazione appaltante coerente con la disciplina di settore e con l’oggetto principale della procedura di affidamento, non era possibile procedere alla sua mera disapplicazione, ma doveva annullarla in autotutela. Percorso, tuttavia, non seguito dalla SA che ha ritenuto, di confermare, sic et simpliciter, l’aggiudicazione sulla base delle osservazioni presentate dalla controinteressata.
Opere viarie: competenza è degli ingeneri
Il TAR evidenza che l’appalto oggetto di causa rientra nella tipologia “Strade”, è costituito da un unico Lotto ed ha ad oggetto l’affidamento ad un unico soggetto dei seguenti servizi di progettazione (incluso CSP ed eventuali attività propedeutiche alla progettazione); Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE); Direzione lavori.
L’oggetto principale della procedura di affidamento si riferisce, quindi, come correttamente dedotto dal ricorrente incidentale, ad opere viarie non strettamente connesse con i singoli fabbricati.
Si tratta di interventi che non possono dirsi riservati alla competenza degli architetti, quanto, piuttosto ascritte alla riserva di competenza degli ingegneri ai sensi dell’art. 51 del r.d. n. 2537/1925 (Regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto), secondo cui “Sono di spettanza della professione d'ingegnere, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo".
Viceversa, l’art. 52 del r.d. n. 2537/1925 riserva alla professione di architetto solo le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla l. 20 giugno 1909, n. 364, per l'antichità e le belle arti, precisando, comunque, che la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.
Pertanto, tutte le progettazioni tecniche che non attengono all’edilizia civile rientrano nell’ambito delle competenze dei soli ingegneri, mentre la progettazione attinente all’edilizia civile può essere svolta anche dagli architetti, oltre che dagli ingegneri.
Sul punto, ricorda il TAR, è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati, è di pertinenza degli ingegneri, in base all'interpretazione letterale, sistematica e teleologica degli art. 51, 52 e 54, r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, in quanto le ridette previsioni regolamentari sono espressamente mantenute in vigore dall'art. 1, d.P.R. n. 328/2001, oltre che dagli art. 16 (per gli architetti) e 46, comma 2 (per gli ingegneri iscritti alla sezione A), di cui allo stesso d.P.R.
A confema di questo riparto di competenze soccorre, peraltro, l’art. 54 del r.d. n. 2537/1925 laddove precisa ulteriormente che le competenze dell’Architetto sono espressamente escluse “per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche”.
Ora, l’eventualità che le lavorazioni oggetto di progettazione possano insistere su beni soggetti ai vincoli di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 o di "rilevante interesse artistico", legittima, semmai, ai sensi del combinato disposto degli art. 51 e 52 del r.d. n. 2537/1925, l’ulteriore supporto di un architetto, figura professionale che era comunque presente nell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Ne deriva che il Capitolato non avrebbe dovuto essere illegittimamente disapplicato, ma modificato in autotutela in conformità alle prescrizioni del r.d. 2537/1925. Ne consegue che l'affidamento della direzione lavori a un ingegnere è legittimo, previo annullamento in autotutela delle disposizioni del dicioplinare non confdormi alla normativa di settore.
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SentenzaIL NOTIZIOMETRO