Divieto di cessione del credito e sconto in fattura: due casi irrisolti
L’attuale versione dell’art. 1, comma 5, D.L. n. 39/2024, in corso di conversione in legge, lascia ampi margini di interpretazione da chiarire
Al fine di utilizzare le opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura previste dall’art. 121 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio), il Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39, in corso di conversione, prevede, al comma 5 dell’art. 1, che alla data del 30 marzo 2024 sia stata sostenuta la spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.
Sconto in fattura e cessione del credito: le criticità per i lavori avviati
La norma lascia ampi margini di interpretazione che, a causa della decisa azione governativa di eliminare qualsiasi forma di utilizzo di moneta virtuale, obbliga ad un atteggiamento di estrema cautela.
Il primo caso trattato è molto frequente e riguarda l’utilizzo di diversi bonus per lo stesso cantiere in virtù dell’impossibilità di utilizzare lo stesso bonus per delle lavorazioni che sono escluse da quello più conveniente. Ad esempio, nell’ambito del Superbonus, i tecnici hanno dovuto contabilizzare separatamente la sostituzione di infissi interni o la sostituzione dei sanitari dalla sostituzione dell’impianto termico a pavimento. Oppure, più semplicemente, in un condominio in cui si sono svolti interventi di superbonus sono stati effettuati anche interventi per rifare la pavimentazione del cortile che erano oggetto di diversa agevolazione.
In questi casi, sia se gli interventi fuori superbonus prevedano la presentazione di una CILAS sia se questi interventi sono in edilizia libera, sorge un dubbio amletico: ai sensi del comma 5 sopra citato, le due tipologie di interventi (superbonus e bonus casa) viaggiano separatamente o possono essere globalmente considerati come unico intervento? In altri termini: il pagamento di una fattura superbonus effettuato dal committente ante 30 marzo 2024, è ammesso come condizione indispensabile per poter utilizzare le opzioni anche per le spese sostenute per il bonus casa dopo quella data?
D’istinto e con un ragionamento prettamente teorico sembrerebbe di no. In questi casi, i due bonus sono regolati da leggi diverse che prevedono scadenze, aliquote e tipologie di intervento completamente diverse. Pertanto, basandosi su questa logica, se il pagamento di una fattura emessa anche prima del 29 marzo 2024 venga saldata ad aprile 2024, il credito detraibile relativo a quella spesa potrà essere solo portato in detrazione nella dichiarazione dei redditi.
Dalla teoria alla pratica
Ma la pratica è un’altra cosa. Quando si realizzano degli interventi in un appartamento o in un condominio, la teoria non ha modo di farsi spazio tra i rifiuti inerti e i cronoprogrammi delle imprese edili. Se occorre fare un impianto a pavimento, non si potranno lasciare i sanitari e gli infissi interni al loro posto solo perché riguardano bonus fiscali con percentuali diverse.
Ma se da un punto di vista pratico non ci sono modi per effettuare le lavorazioni in modo separato, dal punto di vista documentale qualcosa si può fare. Le imprese più attente hanno l’abitudine di distinguere chiaramente sulle fatture emesse la descrizione degli interventi in modo da separare tutte le voci in base al tipo di bonus applicabile. Ad esempio, nell’intervento di sostituzione dell’impianto di riscaldamento, per il locale dove è ubicato il bagno occorre distinguere le voci di manodopera che riguardano lo svellimento del pavimento da quello dei sanitari, come anche il costo dei pavimenti da quello dei sanitari. Anche le voci riguardanti le spese tecniche devono essere separate in base alla tipologia di intervento. Una precauzione che, alla luce delle nuove disposizioni, tutti avrebbero adottato.
Pertanto, se la fattura pagata riporta solo ed esclusivamente interventi di superbonus, nulla potrà essere fatto per “salvare” dal blocco delle cessioni le spese non pagate per altri bonus.
Invece, nel caso in cui ci siano delle spese inerenti altri bonus e non sia stata fatta la distinzione in fattura, essendo preclusa l’emissione di una nota di variazione ex art. 26 del D.P.R. 633/72, è ammessa l’integrazione dell'originaria fattura con un separato documento extra fiscale (risposta ad interpello 581/2022), al solo fine di documentare la corretta descrizione delle lavorazioni, utile anche allo stesso contribuente qualora venisse chiamato dall’Amministrazione Finanziaria per la dimostrazione delle spese sostenute. Ovviamente, se la fattura è già stata scontata o il credito è stato ceduto con l’applicazione del 110/90/70 per cento su tutto l’importo, questa soluzione non è più attuabile e, peraltro, soggetta a recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate nel caso in cui la lettura attenta della descrizione delle fatture porti alla conclusione che non tutte le lavorazioni erano attribuibili al superbonus.
Le interpretazioni dottrinali
Ma questo sarebbe solo il primo passo, perché poi occorre che quella fattura sia pagata alla data del 29 marzo 2024. Qui si aprono le porte a interpretazioni dottrinali che porterebbero lontano dal presente contributo. Tuttavia, i casi da evidenziare sono principalmente due:
- pagamento della fattura, per il totale o in acconto, prima del 30 marzo 2024;
- pagamento della fattura dopo il 29 marzo 2024.
Nel primo caso non ci sono dubbi sull’applicazione delle opzioni per entrambe le fattispecie superbonus e bonus casa: la fattura che indica separatamente le spese di efficientamento energetico e/o adeguamento rischio sismico di cui all’art. 119 D.L. 34/2020 da quelle di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16-bis D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dimostra che il pagamento di queste ultime è stato effettuato.
Nel secondo caso, pur in presenza di separata attribuzione delle spese alle due tipologie di bonus, non sarà consentito l’utilizzo delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura. E ciò vale sia per il bonus casa sia per il superbonus qualora la fattura pagata è la prima in assoluto.
Per concludere il contributo su questo aspetto, a parere di chi scrive, il pagamento richiesto dalla norma dovrebbe coerentemente riferirsi all'intervento complessivo, laddove nello stesso cantiere si utilizzano contemporaneamente più bonus per interventi diversi (superbonus, bonus casa, bonus facciate) pur in presenza di titoli abilitativi diversi. Si potrebbe assimilare la fattispecie a quella che si verificò con l’autocertificazione del 30% dei lavori realizzati al 30 settembre 2022 affinché i possessori delle unifamiliari potessero fruire del 110% fino al 31 dicembre 2023, in cui potevano partecipare al calcolo tutti gli interventi in corso e addirittura quelli in accollo del committente. Fare distinzioni in base al titolo edilizio Cilas e Cila, rappresenterebbe un’iniquità a confronto di chi ha demolito e ricostruito un fabbricato con un PdC o una Scia alternativa al PdC e ha fatto anche interventi rientranti nel bonus casa con lo stesso titolo abilitativo.
Lavori già effettuati: e le prestazioni professionali?
Il secondo caso trattato riguarda il termine “lavori già effettuati” previsto dal comma 5 dell’art. 1 D.L. 39/2024. Molti committenti si chiedono se per “lavori” si intendano anche le prestazioni professionali, il pagamento degli oneri comunali e, in generale, qualsiasi pagamento tracciato ai sensi di legge.
In mancanza di chiarimenti ufficiali, occorre risalire al senso etimologico del termine. In senso lato, per “lavoro” si intende qualsiasi esplicazione di energia (umana, animale, meccanica) volta a un fine determinato e, più comunemente, l’applicazione delle facoltà fisiche e intellettuali dell’uomo rivolta direttamente e coscientemente alla produzione di un bene, di una ricchezza, o comunque a ottenere un prodotto di utilità individuale o generale (fonte: Treccani). Se ci limitassimo a questa interpretazione semantica, non ci sarebbero dubbi nel considerare anche le fatture pagate ai professionisti per le attività propedeutiche agli interventi o svolte nel corso della prima fase della realizzazione degli stessi come documenti sufficienti per dimostrare il pagamento ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del D.L. 39/2024.
Questa interpretazione è anche supportata dall'art. 5 del Decreto Requisiti, secondo cui le spese professionali rientrano tra le spese ammesse alle agevolazioni e, pertanto, si sommano inevitabilmente alle spese per le opere edili propriamente dette e sono con esse cumulativamente asseverate e comunicate all'Enea.
Inoltre, poiché l’asseverazione che si compila sul Portale ENEA fa riferimento alla spesa complessivamente sostenuta, comprensiva di tutte, anche quelle tecniche, molte volte, si è assistito ad asseverazioni in cui alcuni interventi erano rappresentati dalla realizzazione, anche parziale, di opere, mentre altri interventi riportavano solo quote di spese tecniche. In questi casi, lo Stato di Avanzamento Lavori era rappresentato, per alcuni interventi, solo dalle spese tecniche.
Ancora, se il legislatore avesse voluto riferirsi al pagamento delle sole “opere edili” realizzate, a maggior ragione avrebbe utilizzato questo termine e non il termine generico lavori.
Sembra, però, e non trovando altra motivazione, che il legislatore abbia voluto utilizzare il termine “lavoro” come sinonimo di opera edile e non come “esplicazione di energia”, prendendo spunto dall’utilizzo del termine comunemente usato nel linguaggio comune. Quante volte abbiamo sentito in un cantiere frasi come “i lavori sono cominciati”, “i lavori proseguono”, “i lavori di scavo sono stati interrotti”, “il Direttore dei Lavori li ha sospesi”?
Se fosse così, l’eventuale recupero di imposte indebitamente oggetto di cessione del credito o di sconto in fattura a causa dell’inosservanza del comma 5, art. 1, D.L. 39/2024 darebbe ampio margine di contestazione e riempirebbe inevitabilmente le cancellerie dei tribunali.
In qualunque caso, una correzione del termine in corso di conversione in legge del decreto, non farebbe che evidenziare l’incongruità della norma rispetto a tutta la normativa esistente sui bonus edilizi e rappresenterebbe l’unico caso nel panorama legislativo italiano in cui le spese tecniche sono formalmente insignificanti.
A cura di Dott. Luciano
Ficarelli
Dottore Commercialista
www.professionistiintegrati.net
Esperto in bonus edilizi
Abilitato al rilascio del Visto di Conformità
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