Divieto di pantouflage: in vigore il Regolamento ANAC
Il regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001
Dopo la pubblicazione del comunicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2024, n. 296, è ufficialmente in vigore il Regolamento ANAC sull’esercizio della funzione di vigilanza e sanzionatoria in materia di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001, approvato con la Delibera del 25 settembre 2024, n. 493-bis.
Divieto di pantouflage: in vigore il Regolamento ANAC su vigilanza e sanzioni
Il regolamento disciplina i procedimenti dell’Autorità concernenti l’esercizio del potere di vigilanza e sanzionatorio nel caso di violazioni dell’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e del combinato disposto degli artt. 16 e 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
Esso attiene quindi il divieto di pantouflage, sul quale ANAC ha fornito delle Linee guida approvate con Delibera del 25 settembre 2024, n. 493, in relazione a dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni e che non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione (c.d. “periodo di raffreddamento").
Il regolamento è così composto
- Articolo 1 - Definizioni
- Articolo 2 - Oggetto
- Articolo 3 - Diritto di accesso
- Articolo 4 -Responsabile del procedimento
- Articolo 5 - Comunicazioni
- Articolo 6 - Direttiva annuale sullo svolgimento della funzione di vigilanza e sanzionatoria
- Articolo 7 - Attività di vigilanza e sanzionatoria d’ufficio e su segnalazione
- Articolo 8 - Modalità di presentazione della segnalazione
- Articolo 9 -Ordine di priorità delle segnalazioni
- Articolo 10 - Segnalazioni anonime
- Articolo 11 - Improcedibilità della segnalazione
- Articolo 12 - Archiviazione delle segnalazioni
- Articolo 13 - Rapporti tra procedimento di vigilanza e sanzionatorio e giudizio pendente
- Articolo 14 - Fase preistruttoria
- Articolo 15 - Avvio del procedimento
- Articolo 16 - Fase istruttoria
- Articolo 17 - Audizioni
- Articolo 18 - Ispezioni
- Articolo 19 - Sospensione dei termini del procedimento
- Articolo 20 - Comunicazione delle risultanze istruttorie
- Articolo 21 - Conclusione del procedimento
- Articolo 22 - Rinvio
- Articolo 23 - Tutela dei dati personali
- Articolo 24 - Entrata in vigore e disposizioni transitorie
Il Regolamento è in vigore dal 19 dicembre e si applica anche alle segnalazioni pervenute precedentemente, rispetto alle quali non sia stata ancora spedita alle parti la comunicazione di avvio del procedimento, ad eccezione di quelle relative ad incarichi rispetto a cui sia decorso il periodo di tre anni dalla cessazione dell’incarico pubblico.
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