Divieto di pantouflage: le nuove Linee Guida ANAC
Approvate le Linee Guida sul divieto di affidamento incarichi nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una PA
Con la delibera del 25 settembre 2024, n. 493, ANAC ha approvato le Linee Guida n. 1 in tema di divieto di pantouflage, la cui disciplina è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.
Divieto di pantouflage: approvate le Linee Guida ANAC
Tra le misure di prevenzione della corruzione, particolare rilievo assume il divieto di pantouflage ( o, in inglese, "revolving doors") che agisce sulla fase successiva alla cessazione del rapporto di lavoro/consulenza con una pubblica amministrazione, la cui disciplina è contenuta agli artt. 53, co. 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 e 21 del d.lgs. n. 39/2013.
Si tratta di un’ipotesi di incompatibilità successiva che si affianca e si aggiunge ai meccanismi previsti dal d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 in materia di:
- “inconferibilità”, ossia ai divieti temporanei di accesso ad una carica o ad un incarico;
- “incompatibilità”, ossia il divieto di cumulo di più cariche o incarichi, Tali misure hanno il comune fine di neutralizzare possibili conflitti di interesse nello svolgimento delle funzioni e di incarichi attribuiti a un dipendente pubblico al fine di salvaguardare l’imparzialità dell’azione amministrativa.
Le competenze ANAC in materia di pantouflage
Il Legislatore ha attribuito ad ANAC diverse competenze in materia di pantouflage:
- a) emanazione di pareri ai sensi dell’art. 1, co. 2, lettera e), della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i;
- b) esercizio di un potere regolatorio ricavabile da una interpretazione sistematica delle norme di cui alla legge 190/2012 e che consiste nella formulazione di indirizzi in materia anche mediante apposite Linee guida. La giurisprudenza ha anche riconosciuto ad ANAC la vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio in materia, come ricordato anche da ultimo nel PNA 2022.
Tenuto conto dei dubbi interpretativi e criticità di diversa natura che sono stati anche oggetto della segnalazione di ANAC al Governo e Parlamento n. 6 del 27 maggio 2020, sulla necessità di precisare e rendere più organica la disciplina delle tipologie di dipendenti sottoposte al divieto in esame, di definire con esattezza le tipologie di enti in destinazione cui applicare il divieto, della mancata individuazione del soggetto competente ad irrogare le sanzioni per la violazione del divieto, ANAC ha affrontato il tema nel PNA 2019 e nel PNA 2022, di cui le Linee guida sono da intendersi come integrative.
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