DURC di congruità, nuovi chiarimenti dall'Istituto Nazionale del Lavoro
Una nota dell'Istituto Nazionale Lavoro fornisce indicazioni sulla verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili
Le nuove disposizioni previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 sulla verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) si applicano per denunce di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente a decorrere dall'1 novembre 2021.
DURC di congruità, la nota dell'Istituto Nazionale del Lavoro
A chiarirlo è stato l'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 5223 del 19 luglio 2021 recante "D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)".
La nota fornisce le indicazioni circa la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili ( DURC di congruità ) secondo quando previsto dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 con il quale è stato definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto Semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (allegato alla nota dell'INL.
Durc di congruità: perché
L'obiettivo del provvedimento è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura proporzionata all'incarico affidato all'impresa. La verifica della congruità riguarda sia i lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro) eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, ed è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.
L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
Documenti Allegati
Nota Istituto Nazionale del Lavoro 19 luglio 2021, n. 5223IL NOTIZIOMETRO