Il Durc di congruità dopo il DM n. 143 del 25 giugno 2021

La congruità nei lavori edili dopo la pubblicazione ed entrata in vigore del DM n. 143 del 25 giugno 2021

di Giada Mazzanti - 27/07/2021

Le disposizioni contenute nel DM n. 143 del 25 giugno 2021 si applicano ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021, sia nell’ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione.

La Comunicazione della CNCE e la nota dell'INL

Con Comunicazione n. 782 del 19 luglio 2021 la CNCE, Commissione Nazionale paritetica per le Casse Edili, ha trasmesso il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 - definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili, pubblicato in pari data sul sito del Ministero del Lavoro - sezione Trasparenza/Pubblicità legale. Anche l’INL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 5223 del 19 luglio 2021, ha fornito prime istruzioni circa la verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

Con tale decreto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali prende atto che “la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l’altro, a realizzare un’azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l’emersione del lavoro irregolare attraverso l’utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un’effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza”. Il decreto fa specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia, ivi comprese tutte le attività - anche quelle affini - direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria, al fine di sperimentare a livello nazionale l’esperienza finora sviluppata in tale settore, anche in considerazione delle modalità applicative già utilizzate a livello locale (leggi news). Vediamo nel dettaglio le novità.

I principi e l’obbligo di iscrizione alla cassa edile in base all’attività effettivamente svolta

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 pone come primo riferimento il comma 4 dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Principi per l'aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni”:

Al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente”.

La procedura di scelta, come noto, deve ispirarsi ad alcuni principi elencati in via generale dal codice dei contratti che, peraltro, sono in parte comuni a quelli che informano l’esercizio di qualsiasi attività amministrativa: il principio di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente, efficienza energetica. Questi principi sono validi anche per l’affidamento di contratti esclusi dall’ambito di applicazione del codice. In tale sede risulta utile ricordare l’obbligo di iscrizione alla Cassa edile in base all’attività effettivamente svolta (leggi articolo), nonché la Comunicazione n. 784 del 21 luglio 2021, con la quale la CNCE, Commissione Nazionale paritetica per le Casse edili, ha trasmesso la Sentenza

R.G. n. 585/2020 resa in Camera di Consiglio in data 27 maggio 2021, dalla Corte D’Appello di L’Aquila, Sezione Lavoro e Previdenza – pagamento diretto ai lavoratori degli accantonamenti. In tale Sentenza, “La Corte, nel riaffermare il proprio orientamento (cfr Sent. n. 718/2020), ha ribadito che l’obbligo di accantonamento presso la Cassa Edile non può essere sostituito dal pagamento diretto ai lavoratori dipendenti da parte del datore di lavoro e che tale pagamento diretto non può integrare una automatica revoca della delegazione di pagamento alla Cassa da parte del datore di lavoro”.

La congruità nel codice dei contratti pubblici

Il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, prosegue con il riferimento all’articolo 105, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo il quale in caso di subappalti, la congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato “è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.”

Il decreto fa, inoltre, esplicito rimando al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale» (Decreto semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. L’articolo 8, comma 10-bis, stabilisce infatti che al documento unico di regolarità contributiva (DURC) è aggiunto il documento relativo alla congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Infine, il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative”, che ha recentemente ottenuto il sì della Camera dopo la fiducia, ora passato al Senato, all’articolo 49, comma 3, lett. b), stabilisce che “le amministrazioni competenti adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di cui all’articolo 105, comma 16, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016 e all’articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120”.

L’accordo collettivo del 10 settembre 2020

Il Decreto congruità della manodopera nei lavori edili recepisce l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto tra le associazioni datoriali (Ance, Legacoop Produzione e Servizi, Agci Produzione e Lavoro, Confcooperative Lavoro e Servizi, Anaepa Confartigianato, CNA Costruzioni, FIAE Casartigiani, CLAAI, Confapi Aniem) e le organizzazioni sindacali (Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil) in materia di congruità della manodopera per il settore edile, che a sua volta recepisce l’Avviso comune del 28 ottobre 2010, con le opportune integrazioni e modificazioni. Con il decreto congruità si è ritenuto di dover procedere alla definizione delle modalità operative attraverso le quali assicurare, nel settore edile, l’attuazione di un sistema di verifica della congruità del costo della manodopera impegnata per la realizzazione dell’opera rispetto al costo complessivo della stessa, in attuazione dell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

Le Parti sociali nazionali concordano sulla necessità che l'Istituto della Congruità sia accompagnato, a livello normativo, da disposizioni rigorose sull'obbligo della corretta applicazione, per tutti i lavori edili, della contrattazione collettiva dell'edilizia, in linea con quanto chiarito con la recente sentenza della Corte di Cassazione, n. 9803/2020.

Nella tabella A allegata al citato Accordo collettivo sono riportate le percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell’opera in relazione a diverse categorie di lavori edili (c.d. indici di congruità).

TABELLA INDICI DI CONGRUITA'
CATEGORIE
PERCENTUALI DI INCIDENZA MINIMA
DELLA MANODOPERA SUL VALORE DELL'OPERA
1
OG1 NUOVA EDILIZIA CIVILE COMPRESI IMPIANTI E FORNITURE
14,28%
2
OG1 NUOVA EDILIZIA INDUSTRIALE ESCLUSI IMPIANTI
5,36%
3
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI CIVILI
22,00%
4
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICI INDUSTRIALI ESCLUSI IMPIANTI
6,69%
5
OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DI BENI TUTELATI
30,00%
6
OG3 OPERE STRADALI, PONTI, ETC.
13,77%
7
OG4 OPERE D'ARTE NEL SOTTOSUOLO
10,82%
8
OG5 DIGHE
16,07%
9
OG6 ACQUEDOTTI E FOGNATURE
14,63%
10
OG6 GASDOTTI
13,66%
11
OG6 OLEODOTTI
13,66%
12
OG6 OPERE DI IRRIGAZIONE ED EVACUAZIONE
12,48%
13
OG7 OPERE MARITTIME
12,16%
14
OG8 OPERE FLUVIALI
13,31%
15
OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
14,23%
16
OG10 IMPIANTI PER LA TRASFORMAZIONE E DISTRIBUZIONE
5,36%
17
OG12-OG13 BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE
16,47%

Il portale CNCE_EDILCONNECT

Il decreto per la verifica della congruità della manodopera negli appalti e subappalti, rappresenta un’importante opportunità nell’ottica di una verifica più sostanziale e non meramente formale delle maestranze in cantiere.

Il portale CNCE_EdilConnect è lo strumento che il sistema nazionale edile mette a disposizione di imprese e consulenti per compiere tutte le attività necessarie per lo svolgimento della verifica di congruità della manodopera, dall'inserimento del cantiere alla richiesta di rilascio del certificato di congruità. Gli importi di manodopera denunciati da tutte le imprese presenti nel cantiere vanno ad incrementare il così detto "contatore di congruità", anche al fine di consentire all'impresa di identificare eventuali anomalie nell'assegnazione della manodopera al cantiere, in tempo utile per poter intervenire. Alla conclusione del cantiere è possibile richiedere direttamente nel portale CNCE_EdilConnect il rilascio del certificato di congruità.

Una nuova cultura gestionale

Risulta importante rilevare che è in atto l’iter della riforma in materia di contratti pubblici. Tra i principi ed i criteri direttivi elencati, al punto i) viene fatto esplicito riferimento alla “revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del rispetto della legalità, delle disposizioni relative alla prevenzione antimafia, alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto della discriminazione di genere.” Nel testo del disegno di legge, al punto e) viene inoltre previsto l’inserimento nei bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta, al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere. Una puntuale verifica dei requisiti degli operatori economici ed il controllo sostanziale delle maestranze nelle diverse fasi dei lavori permettono l’emersione ed il recupero del credito, ma in primis segnano il percorso di una nuova cultura gestionale: meno carta burocratica, un nuovo metodo.

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