DURC irregolare: confermata l’esclusione automatica dalla gara

L’esistenza di un DURC non regolare certifica l’esistenza di una violazione grave e impone l’esclusione dell’operatore, senza che residuino margini discrezionali di valutazione

di Redazione tecnica - 18/08/2024

Nel caso di DURC irregolare, l’esclusione dalla gara è automatica e obbligatoria, come previsto dalle norme codicistiche che si sono succedute nel tempo, dal d.Lgs. n. 163/2006, al d.Lgs. n. 50/2016 fino al d.Lgs. n. 36/2023, e come confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale in materia.

Cause da esclusione: cosa succede in caso di DURC irregolare?

Un’ulteriore conferma arriva dal Supporto giuridico della Provincia Autonoma di Trento con il parere del 12 giugno 2024, n. 424 (reso in collaborazione con ITACA), in risposta a una stazione appaltante, che ha chiesto se il Durc acquisito d’ufficio, ai sensi dell’art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 sia considerato mezzo di prova della grave violazione in materia contributiva e previdenziale.

In particolare la SA ha richiesto se sia corretto applicare la causa automatica di esclusione ex art. 94, comma 6, d.lgs. 36/2023 ed ex art. 1 all. II.10 nel caso di rilascio di DURC irregolare per il versamento di contributi e accessori nei confronti dell’INPS, con la conseguenza che l’accertamento della causa automatica di esclusione riscontrata in sede di verifica dei requisiti determini l’esclusione del partecipante e l’obbligo di segnalazione all’ANAC e all’autorità giudiziaria per falsa dichiarazione in sede di autocertificazione.

Il parere del Supporto giuridico

Il Supporto giuridico ha quindi confermato la causa di esclusione automatica, riportando alcuni principi in materia espressi dalla giurisprudenza e applicabili anche alla immutata disciplina del nuovo d.lgs. 36/2023, secondo cui:

  • la mancanza di un DURC regolare comporta una presunzione legale, juris et de jure, di gravità, che obbliga la stazione appaltante ad estromettere il concorrente dalla procedura evidenziale, senza poterne sindacare, nel merito, il contenuto;
  • le ipotesi di esclusione previste dall’art. 80, co. 4, essendo di natura obbligatoria ed ancorate ad un automatismo, non lasciano alcun margine di discrezionalità valutativa in capo alla stazione appaltante, affidando il vaglio di inaffidabilità dell’operatore economico all’ente previdenziale cui spetta l’accertamento della gravità e della definitività delle irregolarità accertate sulla base della disciplina previdenziale di riferimento, imponendosi pertanto l’esclusione dalla gara quale esito obbligatorio e vincolato;
  • il DURC costituisce una dichiarazione di scienza che si colloca tra gli atti di certificazione o di attestazione facenti fede fino a querela di falso;
  • per l’operatore economico che partecipa ad una gara il DURC costituisce l’unico documento attestante il rispetto degli oneri previdenziali ed assistenziali, sia in positivo che in negativo;
  • l’esistenza di un DURC non regolare certifica dunque l’esistenza di una violazione grave e impone l’esclusione dell’operatore.

Ne consegue che è obbligatoria l’esclusione del concorrente, confermata altresì dal disposto dell’art. 96 co. 2 del Codice che esclude l’applicazione dell’istituto del self cleaning.

Infine, l’accertamento di una falsa dichiarazione in sede di autocertificazione rilasciata in occasione della partecipazione alla procedura comporta l’obbligo di segnalazione all’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) e all’autorità giudiziaria competente.

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