DURC irregolare: ok alla sanatoria postuma
Nel D.L. n. 19/2024 prevista un'importante novità in tema di accertamento di violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi. Si attende il decreto attuativo del MLPS
L’art. 29 del nuovo decreto PNRR (Decreto-Legge del 2 marzo 2024, n. 19) ha portato numerose novità in tema di lavoro, sicurezza e adempimenti da parte delle imprese. Tra questi spicca la novella del comma 1175 e l’introduzione del comma 1175-bis all’art. 1 della legge n. 296/2006, riguardanti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e sui quali la Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dei consulenti del lavoro ha pubblicato, con la Circolare del 5 marzo 2024, n. 4, un’interessante nota esplicativa.
DURC e irregolarità contributi: le novità nel decreto PNRR
Il DURC rappresenta un'efficace forma di contrasto al lavoro sommerso, oltre che uno strumento finalizzato a combattere l’evasione o l'elusione contributiva. Si tratta di un documento fondamentale per la partecipazione delle imprese agli appalti, ma anche per usufruire di benefici e sovvenzioni, oltre che di agevolazioni normative e contributive previsti dalla normativa vigente in materia di lavoro.
Con il comma 1 dell’articolo 29, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 si introducono due importanti cambiamenti in merito a eventuali violazioni degli obblighi contributivi e assicurativi e alla possibile perdita di benefici e agevolazioni destinati alle imprese.
Nel dettaglio:
- si modifica il comma 1175 dell'art. 1 della legge n. 296/2006;
- si introduce il successivo comma 1175-bis.
Benefici contributivi e normatici per imprese con DURC regolare: le novità
Ricordiamo che l’art. 1175, nella sua versione originaria prevedeva che “A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri Obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali O aziendali. laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.”
Il nuovo testo aggiunge l’inciso “all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”.
La ratio è evidentemente quella di rafforzare le condizioni per la fruizione dei benefici previsti, ovvero l’assenza di violazioni affidando a un ulteriore decreto attuativo l'individuazione delle violazioni.
Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai fini dell'individuazione delle fattispecie, le uniche violazioni che subordinano la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono solo quelle previste dall'allegato A al D.M. 30 gennaio 2015.
Anche per le violazioni che verranno individuate con il decreto del MLPS, secondo la Fondazione rimangono comunque valide le indicazioni fornite dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro con la circolare n. 3 del 18 luglio 2017 ovvero che, "mentre l'eventuale assenza del DURC incide sulla intera compagine aziendale e, quindi, sulla fruizione per tutto il periodo di scopertura dei benefici, le violazioni di legge e/o di contratto (che non abbiano riflessi sulla posizione contributiva) assumono rilevanza limitatamente al lavoratore cui gli stessi benefici si riferiscono ed esclusivamente per una durata pari al periodo in cui si sia protratta la violazione".
Ok alla regolarizzazione postuma del DURC
La più importante novità introdotta dall'articolo 29 del D.L n. 19/2024 è costituita dal nuovo comma 1175-bis introdotto all’articolo 1 della legge n. 296/2006 secondo cui «resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione».
La nuova fattispecie disciplina:
- da un lato, la regolarizzazione postuma delle violazioni, anche quando siano state già accertate dagli organi di vigilanza;
- dall'altro, invece, nel caso di sanzioni amministrative accertate dagli organi di vigilanza che non sono regolarizzabili, viene comunque introdotto un limite all'importo delle agevolazioni che possono formare oggetto di recupero.
La disposizione consente la regolarizzazione degli obblighi contributivi e assicurativi nonché delle violazioni di cui al comma 1175, anche in caso di accertamento degli organi di vigilanza. Questa possibilità è ammessa entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. La regolarizzazione costituisce ottemperanza alla disposizione adottata ed estingue il procedimento ispettivo in ordine alla violazione accertata e successivamente regolarizzata dal trasgressore.
L’altro rimedio riguarda invece le ipotesi in cui le violazioni amministrative non risultino regolarizzabili. In questo caso, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. Ciò significa che l'organo di vigilanza, prima di procedere al recupero delle agevolazioni (per esempio, incentivi normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro) è chiamato a effettuare preliminarmente una verifica per capire se l'importo risulti superiore al doppio dell'importo sanzionato oggetto di verbalizzazione. In questo caso, procede al recupero del minor importo.
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